Inammissibilità Ricorso Generico: Guida alla Decisione della Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 18650/2024 offre un’importante lezione sulla necessità di precisione e specificità nella redazione degli atti di impugnazione. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’inammissibilità del ricorso generico, con conseguenze significative per il ricorrente. Questo caso dimostra come la mancata osservanza delle regole formali possa precludere l’esame nel merito di una questione, anche se potenzialmente fondata.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per furto aggravato, pronunciata dal Tribunale di Rovigo e parzialmente riformata in senso favorevole all’imputato dalla Corte d’Appello di Venezia. Nonostante la riforma parziale, l’imputato ha deciso di proseguire la sua battaglia legale, presentando ricorso per cassazione.
I motivi del ricorso si concentravano su due punti principali:
1. Un’erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che il luogo in cui era stato commesso il reato non potesse essere considerato una “privata dimora” ai sensi della legge penale.
2. La mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva.
L’Importanza della Specificità e l’Inammissibilità del Ricorso Generico
Il codice di procedura penale, all’articolo 581, stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono. Questo requisito non è un mero formalismo. Serve a delimitare l’oggetto del giudizio di impugnazione e a garantire che la Corte si pronunci su questioni chiare e ben definite, evitando un dispendio di risorse giudiziarie per esaminare critiche vaghe o astratte. L’inammissibilità del ricorso generico è la sanzione prevista per la violazione di questa regola.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile per più ragioni. In primo luogo, ha qualificato i motivi come “assolutamente generici”, evidenziando una palese violazione del già citato art. 581 c.p.p. Le argomentazioni non erano sufficientemente dettagliate né supportate da un confronto critico con la sentenza impugnata.
Inoltre, la Corte ha rilevato un secondo, e altrettanto grave, vizio procedurale. La questione relativa alla violazione di legge (l’erronea qualificazione del luogo del reato) era stata sollevata per la prima volta in sede di legittimità. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce che tali questioni devono essere dedotte nei motivi di appello, altrimenti non possono essere fatte valere in Cassazione. Questa duplice carenza ha reso inevitabile la declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte sono state nette e perentorie. I giudici hanno spiegato che il ricorso non può limitarsi a una generica doglianza, ma deve contenere una critica argomentata e specifica della decisione di secondo grado. Nel caso di specie, il ricorrente non ha adeguatamente spiegato perché la valutazione della Corte d’Appello fosse errata, limitandosi a riproporre le sue tesi in modo astratto. Inoltre, l’introduzione di una doglianza per la prima volta in Cassazione è una pratica non consentita, poiché priverebbe il processo di un grado di giudizio. La somma di questi errori procedurali ha portato la Corte a concludere per una “evidente inammissibilità”, che, come stabilito dalla Corte Costituzionale, denota una colpa da parte del ricorrente nel promuovere un’impugnazione priva dei requisiti minimi di legge.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso. La fase di impugnazione, e in particolare il ricorso per cassazione, richiede un rigore tecnico e una precisione argomentativa assoluti. Un ricorso scritto in modo superficiale o generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro. La specificità dei motivi non è un optional, ma la chiave di volta per l’accesso al giudizio di legittimità.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è considerato troppo generico?
La Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Ciò significa che i giudici non entrano nel merito della questione e non esaminano le argomentazioni, respingendo l’atto per un vizio procedurale.
È possibile introdurre un nuovo motivo di ricorso per la prima volta in Cassazione?
No, la legge processuale penale (art. 606, co. 3, c.p.p.) stabilisce che le questioni relative a violazioni di legge devono essere state presentate già nei motivi di appello per poter essere discusse in Cassazione. Sollevarle per la prima volta in questa sede porta all’inammissibilità del motivo.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18650 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18650 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia riformava parzialmente in senso favorevole all’imputato la sentenza con cui il tribunale di Rovigo, in data 5.4.2016, aveva condannato NOME NOME alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 110, 624 bis, 625, co. 1, n. 4) e n. 5), c.p., in rubrica ascrittogli al capo a) dell’imputazione.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di erronea qualificazione giuridica del fatto, non potendosi qualificare il luogo dove è stato commesso il fatto come luogo di privata dimora, e di mancata assunzione di una prova decisiva.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi assolutamente generici, in violazione di quanto previsto in tema di forma dell’impugnazione, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, co. 1, c.p.p. Senza tacere che, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla corte territoriale, con il primo motivo di ricorso viene dedotta per la prima volta in questa sede di legittimità una violazione di legge, che andava eccepita innanzi al giudice di secondo grado.
Ne consegue l’inammissibilità al riguardo del ricorso, anche ai sensi del disposto dell’art. 606, co. 3, c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilit:à (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13.12.2023.