Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18650 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18650 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia riformava parzialmente in senso favorevole all’imputato la sentenza con cui il tribunale di Rovigo, in data 5.4.2016, aveva condannato NOME NOME alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 110, 624 bis, 625, co. 1, n. 4) e n. 5), c.p., in rubrica ascrittogli al capo a) dell’imputazione.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di erronea qualificazione giuridica del fatto, non potendosi qualificare il luogo dove è stato commesso il fatto come luogo di privata dimora, e di mancata assunzione di una prova decisiva.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi assolutamente generici, in violazione di quanto previsto in tema di forma dell’impugnazione, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, co. 1, c.p.p. Senza tacere che, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla corte territoriale, con il primo motivo di ricorso viene dedotta per la prima volta in questa sede di legittimità una violazione di legge, che andava eccepita innanzi al giudice di secondo grado.
Ne consegue l’inammissibilità al riguardo del ricorso, anche ai sensi del disposto dell’art. 606, co. 3, c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilit:à (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13.12.2023.