Inammissibilità Ricorso Generico: La Cassazione e l’Onere della Specificità
L’ordinanza n. 12927 del 2024 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la necessità di specificità nei motivi di impugnazione. Affrontando un caso di furto, la Suprema Corte ha messo in luce le conseguenze negative di un’impugnazione vaga, confermando l’inammissibilità ricorso generico e rendendo definitiva la condanna. Questo provvedimento offre spunti cruciali per comprendere come un atto di appello debba essere strutturato per superare il vaglio di ammissibilità.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna per il reato di furto aggravato (artt. 624 e 625 n. 4 c.p.), emessa dal Tribunale di Firenze. L’imputato, tramite il suo difensore, proponeva appello, ma la Corte d’Appello di Firenze dichiarava l’impugnazione inammissibile. La ragione risiedeva nella genericità dei motivi presentati, ritenuti non idonei a contestare efficacemente le argomentazioni della sentenza di primo grado.
Non arrendendosi, l’imputato presentava ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 581, lett. d), del codice di procedura penale. Tuttavia, anche in questa sede, l’esito è stato sfavorevole.
La Decisione sul Ricorso Generico e la sua Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendolo “generico e manifestamente infondato”. I giudici di legittimità hanno osservato come il ricorso non fosse altro che una replica delle stesse argomentazioni generiche già presentate in appello. Questo approccio difensivo si è rivelato inefficace perché non ha affrontato il nucleo della decisione della Corte d’Appello, ovvero l’inammissibilità ricorso generico per aspecificità dei motivi.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Deve Essere Specifico?
La motivazione della Suprema Corte è chiara e didattica. Un’impugnazione, per essere ammissibile, non può limitarsi a enunciazioni di principio o a critiche astratte. Deve, invece, instaurare un dialogo critico e argomentato con la sentenza che si intende contestare. Nel caso di specie, la difesa non si era confrontata con le ragioni specifiche per cui il giudice di primo grado aveva escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto). Il Tribunale aveva motivato tale esclusione basandosi non solo sul valore dei beni sottratti, ma anche sulla presenza nel portafoglio di documenti e carte di credito della persona offesa. La sottrazione di tali oggetti, infatti, aveva causato alla vittima un “ulteriore pregiudizio”, legato alla necessità di provvedere al loro rinnovo.
Il ricorso per cassazione, così come l’appello, non ha “aggredito” questa specifica ratio decidendi, limitandosi a una critica superficiale. La Cassazione ha quindi concluso che, di fronte a un’argomentazione così precisa, la difesa aveva l’onere di contestarla punto per punto, cosa che non è avvenuta. La conseguenza è stata la declaratoria di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza serve da monito per la pratica forense. La redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi approfondita e mirata della sentenza impugnata. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è indispensabile individuare le specifiche ragioni di fatto e di diritto che si ritengono erronee e sviluppare un’argomentazione critica capace di smontarle. Ignorare la ratio decidendi del giudice precedente e riproporre le medesime doglianze in modo acritico conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente spreco di tempo, risorse e, soprattutto, con la cristallizzazione della sentenza di condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e manifestamente infondato, in quanto si limitava a replicare le stesse argomentazioni già presentate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di appello erano ‘aspecifici’?
Significa che le ragioni presentate nell’atto di appello non contestavano in modo puntuale e dettagliato le argomentazioni della sentenza di primo grado. Ad esempio, non affrontavano il motivo per cui il giudice aveva escluso la particolare tenuità del fatto, legata al pregiudizio aggiuntivo causato dal furto di documenti e carte di credito.
Quali sono le conseguenze economiche per l’imputato a seguito di un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12927 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12927 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI NUMERO_DOCUMENTO) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata dal Tribunale di quella stessa città in data 20 giugno 2022 relazione al delitto di cui agli artt. 624 e 625 n. 4 cod. pen.;
che avverso la sentenza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per i tramite del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che lamenta la violazione degli artt. 581 lett. d) cod. proc. p è generico e manifestamente infondato, posto che replica la medesima genericità riscontrata nel motivo di appello, dal momento che non solo continua a non confrontarsi con quanto puntualmente argomentato nella sentenza di primo grado (in ordine alla non applicabilità dell’art 131-bis cod. pen. al lume del valore dei beni sottratti e della presenza nel portafoglio d documenti e carta di credito della persona offesa, la cui asportazione era tale da avere cagionato alla persona offesa l’ulteriore pregiudizio derivante dalla necessità di provvedere al loro rinno ma neppure aggredisce la ratio decidendi della sentenza di appello, incentrata proprio sull’aspecificità dei motivi di gravame (vedasi pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente