Inammissibilità del Ricorso Generico: La Cassazione Fa Chiarezza
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi per Cassazione. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’inammissibilità ricorso generico. Questa decisione sottolinea come un atto di impugnazione non possa essere una mera riproposizione di argomenti già esaminati, ma debba contenere critiche specifiche e pertinenti contro la decisione impugnata. Approfondiamo i dettagli di questa vicenda processuale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Giudice dell’udienza preliminare (g.u.p.) di un tribunale locale. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato previsto dall’art. 495 del codice penale (false attestazioni o dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o di altri), aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 11-quater del codice penale.
Successivamente, la Corte d’Appello competente confermava integralmente la sentenza di primo grado. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Analisi del Motivo di Ricorso e l’Inammissibilità Ricorso Generico
Il ricorrente lamentava un vizio di inosservanza della legge penale e un difetto di motivazione riguardo alla mancata applicazione dell’art. 54 del codice penale, relativo allo stato di necessità. Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato sul nascere tale doglianza, qualificandola come manifestamente infondata.
Il motivo è stato giudicato “generico” e “indeterminato”. La Corte ha evidenziato come le argomentazioni presentate non fossero altro che una pedissequa riproduzione di censure già sollevate e respinte con motivazione congrua e logica dalla Corte territoriale. In sostanza, il ricorso non conteneva alcuna critica specifica e mirata contro la sentenza d’appello, ma si limitava a ripetere le stesse difese, senza confrontarsi con le ragioni esposte dai giudici del secondo grado.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione di inammissibilità su due pilastri. In primo luogo, il ricorso era “puramente riproduttivo di censure già respinte, con motivazione congrua ed ineccepibile”. Questo significa che non introduceva nuovi elementi di diritto o di fatto capaci di mettere in discussione la logicità della sentenza impugnata. In secondo luogo, il motivo è stato ritenuto “nel complesso anche indeterminato nell’esposizione”. La vaghezza e la mancanza di specificità hanno impedito alla Corte di esercitare il proprio sindacato di legittimità, ovvero il controllo sulla corretta applicazione della legge.
Di conseguenza, non potendo entrare nel merito della questione, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Come previsto dalla legge in questi casi, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda impugnare una sentenza di condanna. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso. È necessario, invece, articolare motivi di ricorso specifici, puntuali e pertinenti, che si confrontino criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato. L’inammissibilità ricorso generico è una sanzione processuale volta a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte di Cassazione venga investita di questioni pretestuose o prive dei requisiti minimi di legge. La specificità dei motivi è, dunque, un presupposto imprescindibile per accedere al giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Si limitava a riproporre le stesse censure già respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare critiche specifiche e pertinenti contro la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ricorso ‘puramente riproduttivo’ in questo contesto?
Si intende un ricorso i cui motivi sono una semplice copia di argomentazioni e difese già presentate e valutate negativamente nei precedenti gradi di giudizio, senza aggiungere nuove e specifiche critiche alla decisione che si sta impugnando.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7755 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7755 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOVOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, che ha confermato la sentenza del locale g.u.p. del tribunale, che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 495 e 61 n. 11 quater cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di inosservanza della legge penale e della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 54 cod. pen., e generico – perché puramente riproduttivo di censure già respinte, con motivazione congrua ed ineccepibile in questa sede, dalla Corte territoriale (pag.1) – e nel complesso anche indeterminato nell’esposizione, non consentendo a questa Corte di esercitare il sindacato di competenza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024