Inammissibilità ricorso generico: quando l’appello è inefficace
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’inammissibilità del ricorso generico. Quando i motivi di appello sono formulati in modo astratto e non si confrontano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, il ricorso non può essere accolto. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Bari. L’imputato contestava la determinazione della pena inflittagli, sostenendo una violazione di legge e un vizio di motivazione. La condanna era legata al sequestro di una notevole quantità di sostanza stupefacente.
La Corte d’Appello aveva giudicato la pena congrua, basando la propria decisione su due elementi chiave:
1.  Il dato quantitativo della cocaina sequestrata, pari a quasi 60 grammi di principio attivo, corrispondenti a 346 dosi medie giornaliere.
2.  I numerosi precedenti penali a carico dell’imputato.
Il ricorrente, nel suo appello in Cassazione, non ha contestato in modo specifico questi punti, ma ha sollevato critiche generiche.
La Decisione della Cassazione: focus sull’inammissibilità del ricorso generico
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nella sua natura “totalmente generica”. I giudici hanno evidenziato come le argomentazioni del ricorrente fossero semplici “proposizioni astratte”, completamente slegate dal percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello. Un ricorso, per essere ammissibile, deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che si intende impugnare, evidenziandone le specifiche lacune o errori, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha sottolineato che la motivazione della sentenza di secondo grado era chiara, logica e priva di vizi manifesti. La pena era stata ritenuta adeguata alla luce di elementi oggettivi e inconfutabili: l’ingente quantitativo di droga, indicativo di una significativa pericolosità sociale, e la storia criminale dell’imputato. Il ricorso, non riuscendo a scalfire la solidità di queste argomentazioni, è risultato inefficace.
Inoltre, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Stante l’inammissibilità e l’assenza di prove che l’errore fosse incolpevole (richiamando una sentenza della Corte Costituzionale), la Cassazione ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui il diritto di impugnazione deve essere esercitato con serietà e precisione. Non è sufficiente una generica lamentela per ottenere una revisione della sentenza. È necessario formulare critiche puntuali, pertinenti e argomentate, che dimostrino un’effettiva illogicità o violazione di legge nel provvedimento impugnato. In mancanza di tali requisiti, il risultato è l’inammissibilità del ricorso generico, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, confermando la definitività della decisione precedente.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto totalmente generico, essendo articolato in proposizioni astratte che non si correlavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi ha considerato la corte d’appello per ritenere la pena congrua?
La corte d’appello ha basato la sua valutazione sulla congruità della pena su due fattori principali: il considerevole quantitativo di cocaina sequestrata (quasi 60 grammi di principio attivo, equivalenti a 346 dosi) e i plurimi precedenti penali dell’imputato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7641 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7641  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN NOME ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOMECOGNOME che deduce la viol legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è inam perché totalmente generico, essendo articolato in proposizioni astratte, che non si con la motivazione della sentenza impugnata, la quale, con un percorso argomentativo pr profili di illogicità manifesta, ha ribadito la congruità della pena inflitta alla lu ponderale della cocaina sequestrata, pari a quasi 60 gr. di principio attivo, corrispon dosi medie giornaliere, sia dei plurimi precedenti penali di cui è gravato l’imputato;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non r assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del proced consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, d euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.