Inammissibilità del Ricorso Generico: Requisiti e Conseguenze
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Non è sufficiente contestare una sentenza; è necessario articolare critiche precise e pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce con forza questo principio, dichiarando l’ inammissibilità di un ricorso generico e condannando il ricorrente a significative sanzioni economiche. Analizziamo questa decisione per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato di furto aggravato. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza di secondo grado, si è rivolto alla Suprema Corte di Cassazione. Il motivo principale del ricorso era un presunto vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente spiegato le ragioni di fatto e di diritto alla base della sua decisione di condanna.
L’Inammissibilità del Ricorso Generico secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, definendolo inammissibile. La critica mossa dai giudici di legittimità è stata netta: l’impugnazione era stata formulata in termini generici e aspecifici. Secondo la Corte, il ricorrente non aveva creato una reale correlazione tra le argomentazioni della sentenza impugnata e i motivi posti a fondamento del suo ricorso. In altre parole, l’atto di impugnazione si limitava a una critica vaga, senza entrare nel merito delle specifiche ragioni addotte dalla Corte d’Appello, finendo per ignorarle.
Il Principio Giuridico Applicato
La decisione si basa su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Un’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi quando manca ogni indicazione della connessione tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e le critiche formulate nel ricorso. L’atto di appello non può essere una semplice lamentela, ma deve costituire una critica puntuale e argomentata del provvedimento che si intende contestare. Ignorare le affermazioni del giudice precedente trasforma il ricorso in un atto privo della specificità richiesta dalla legge, rendendolo così non scrutinabile nel merito.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha sottolineato che la censura proposta dal ricorrente non teneva conto della motivazione, definita “satisfattiva e giuridicamente corretta”, della sentenza impugnata. Il ricorso, per essere ammissibile, deve dialogare con la decisione che contesta, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche in modo specifico. Quando ciò non avviene, come nel caso di specie, l’atto cade nel vizio di aspecificità, che ne determina l’inammissibilità.
A fondamento della propria decisione, la Corte ha richiamato precedenti pronunce, tra cui quelle delle Sezioni Unite, che hanno stabilito in modo inequivocabile i criteri di specificità dei motivi di ricorso. La colpa del ricorrente nel presentare un atto non conforme ai requisiti di legge è la causa diretta dell’inammissibilità e, di conseguenza, delle sanzioni economiche applicate.
Le Conclusioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In applicazione del principio di colpa del ricorrente nell’attivare un procedimento giudiziario senza i presupposti di legge, lo ha condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha disposto il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito importante: la redazione di un atto di impugnazione è un’attività tecnica che richiede massima precisione e aderenza ai principi procedurali. La genericità non è solo un errore formale, ma una carenza sostanziale che preclude l’accesso alla giustizia e comporta conseguenze economiche rilevanti.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e aspecifico, in quanto mancava una correlazione tra le ragioni esposte nel ricorso e la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per sua colpa?
La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in 3.000 euro.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ secondo la Corte?
Un ricorso è considerato generico quando manca di indicazioni specifiche e si limita a censure non correlate alle argomentazioni della decisione impugnata, ignorando di fatto le affermazioni del provvedimento che si intende criticare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2873 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2873 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME CODICE_FISCALE nato il 20/05/1978
avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colp reato di furto aggravato.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione, non avendo la Corte territoriale le ragioni di fatto e di.diritto poste alla base della decisione adottata.
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisf giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentat l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazion correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fon dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento cens senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrent Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle amme Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024
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