Inammissibilità Ricorso Generico: La Cassazione Sancisce un Principio Fondamentale
L’ordinanza n. 2402 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su un aspetto cruciale del processo penale: l’inammissibilità del ricorso generico. Questa decisione, sebbene concisa, ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza di condanna. Il caso in esame riguarda un imputato condannato per ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento, il cui ricorso è stato respinto senza un esame del merito. Analizziamo insieme i fatti e le ragioni giuridiche di questa pronuncia.
Il Contesto del Caso: Dalla Condanna in Appello al Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di Rimini, che riconosceva un individuo colpevole dei reati di ricettazione e di illecito utilizzo di carte di pagamento. La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte di Appello di Bologna.
Nonostante la doppia condanna, la difesa decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Il fulcro dell’impugnazione era la richiesta di applicazione di un’attenuante speciale prevista dall’articolo 648, comma 4, del codice penale, relativa ai casi di ricettazione di particolare tenuità. Secondo la tesi difensiva, il fatto contestato era di lieve entità e, pertanto, meritava una pena più mite.
La Decisione della Suprema Corte: l’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (ovvero se l’attenuante fosse applicabile o meno), ma si ferma a un livello precedente, di natura puramente procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dalla difesa erano viziati da genericità e aspecificità.
L’Analisi dei Motivi di Ricorso
Il difensore, secondo quanto riportato nell’ordinanza, si era limitato a “riproporre la tesi della tenuità del fatto”. Questo approccio è stato considerato insufficiente dai giudici di legittimità. Il problema non era la tesi in sé, ma il modo in cui è stata presentata. Il ricorso non si confrontava in modo puntuale e critico con gli “argomenti reiettivi” utilizzati dalla Corte di Appello per negare l’attenuante. In pratica, la difesa ha ripetuto le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel grado precedente, senza spiegare perché la motivazione della Corte d’Appello fosse errata.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Un ricorso, per essere ammissibile, non può essere una semplice ripetizione di censure già esaminate e rigettate. Deve, invece, contenere una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata. È necessario che il ricorrente individui con precisione i punti della motivazione che ritiene sbagliati e spieghi le ragioni giuridiche del suo dissenso.
In questo caso, il ricorso mancava di questo confronto critico. Ignorando le ragioni specifiche per cui la Corte di Appello aveva negato la particolare tenuità del fatto, l’impugnazione si è risolta in una sterile riproposizione di una tesi difensiva, risultando così priva della specificità richiesta dalla legge. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito per la pratica forense. Evidenzia che l’atto di impugnazione non è una mera formalità, ma richiede un’analisi approfondita e mirata della sentenza che si intende contestare. Non basta avere delle buone ragioni; è indispensabile saperle articolare in modo specifico, dialogando criticamente con le motivazioni del giudice precedente. L’inammissibilità del ricorso generico è una sanzione processuale severa che impedisce l’esame nel merito della questione, precludendo al ricorrente la possibilità di far valere le proprie ragioni. La decisione rafforza l’importanza di redigere ricorsi dettagliati, argomentati e focalizzati sui vizi logico-giuridici della decisione impugnata, evitando mere ripetizioni di tesi già respinte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e aspecifico. La difesa si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni sulla tenuità del fatto già respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare in modo puntuale le motivazioni di tale rigetto.
Quali erano i reati per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per i delitti di ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento.
Quale specifica richiesta avanzava la difesa nel suo ricorso?
La difesa chiedeva il riconoscimento dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 648, comma 4, del codice penale, al fine di ottenere una riduzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2402 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2402 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Trento 1’8/8/1998
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 28/2/2023
-dato atto del regolare avviso alle parti;
-sentita la relazione della Consigliera NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Rimini che, in data 22/2/2021, aveva riconosciuto l’imputato colpevole dei delit di ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento, condannandolo alla pena ritenuta giustizia.
Le censure formulate in ordine al diniego dell’attenuante speciale ex art. 648, comma 4, cod.pen. reiterano rilievi adeguatamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla Cort di merito con corretti argomenti giuridici e puntuali richiami alla costante giurisprudenz legittimità. Il difensore si limita a riproporre la tesi della tenuità del fatto senza rappo termini puntuali agli argomenti reiettivi spesi dalla sentenza impugnata, incorrendo genericità ed aspecificità dell’impugnazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023
La Consigliera estensore
Il Presidente