Inammissibilità ricorso generico: quando l’appello non ha fondamento
L’ordinanza della Corte di Cassazione del 15 settembre 2025 offre uno spunto fondamentale sull’importanza della specificità dei motivi di ricorso nel processo penale. Con questa decisione, i Giudici Supremi hanno ribadito un principio cardine: un’impugnazione non può basarsi su doglianze vaghe e indeterminate. L’analisi del caso evidenzia come la mancanza di argomentazioni chiare e pertinenti porti inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso generico, con conseguenze economiche significative per chi lo propone.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado, in particolare per quanto riguarda la determinazione della pena. Il punto focale del dissenso era il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della sanzione.
La Corte d’Appello aveva motivato il diniego sulla base di due elementi precisi: i precedenti penali dell’imputato e l’assenza di ragioni concrete che potessero giustificare la concessione di tale beneficio. Nonostante questa chiara motivazione, il ricorrente ha deciso di portare la questione dinanzi alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda sulla valutazione dei motivi di impugnazione, ritenuti eccessivamente generici. Secondo i giudici, il ricorrente non ha chiarito in modo adeguato le ragioni giuridiche poste a fondamento della sua richiesta, limitandosi a una contestazione superficiale della sentenza impugnata. Di conseguenza, oltre a confermare la decisione della Corte d’Appello, la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro a favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Giudicato Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione rigorosa dei requisiti di ammissibilità del ricorso. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello di Milano aveva fornito una motivazione adeguata e logica per negare le attenuanti generiche, facendo corretto riferimento ai precedenti penali e all’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato.
Il problema centrale, come evidenziato nell’ordinanza, risiedeva nella natura delle argomentazioni dell’appellante. Le “deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso” sono state definite “generiche perché neppure chiariscono le ragioni poste a loro fondamento”. In altre parole, non è sufficiente dissentire da una sentenza; è necessario spiegare in modo specifico e puntuale perché quella decisione sarebbe giuridicamente errata. La mancanza di questa specificità rende il ricorso un atto sterile, incapace di innescare un reale controllo di legittimità da parte della Corte di Cassazione. L’ inammissibilità del ricorso generico è, quindi, la sanzione processuale per un’impugnazione che non rispetta questo onere di chiarezza.
Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità del Ricorso Generico
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale: la precisione e la specificità dei motivi sono requisiti imprescindibili. Un ricorso vago non solo è destinato a fallire, ma comporta anche conseguenze economiche rilevanti. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale, non è un automatismo, ma viene calibrata dalla Corte in base alla palese infondatezza delle questioni sollevate. In questo caso, la somma di 3.000 euro riflette la valutazione dei giudici sulla totale mancanza di serietà delle argomentazioni proposte. La lezione è chiara: il diritto di impugnazione deve essere esercitato con responsabilità, attraverso atti solidi e giuridicamente argomentati, per evitare che si trasformi in un inutile aggravio processuale e in un costo per il ricorrente stesso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano generiche e non specificavano in modo chiaro le ragioni legali per cui la sentenza della Corte d’Appello avrebbe dovuto essere annullata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Su quali basi la Corte d’Appello aveva negato le circostanze attenuanti generiche?
La Corte d’Appello aveva negato la concessione delle attenuanti generiche tenendo conto dei precedenti penali dell’imputato e dell’assenza di ragioni specifiche che potessero giustificare una riduzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33061 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33061 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE nato il 22/12/1998
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG. 14364/25
ritenuto che la Corte di appello di Milano ha adeguatamente motivato io merito alla determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado che già aveva escluso le circostanze attenuanti generiche tenuto conto dei precedenti penali e dell’assenza di ragioni che le giustificassero;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché neppure chiariscono le ragioni poste a loro fondamento;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 15 settembre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente