Ricorso in Cassazione: Perché la Genericità Porta all’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una tecnica e una precisione particolari. Non è sufficiente ripetere le proprie ragioni, ma è necessario un confronto critico e specifico con la decisione che si intende impugnare. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di questo approccio porti a una declaratoria di inammissibilità del ricorso generico, con conseguenze negative per il ricorrente. Il caso analizzato riguarda una condanna per il reato di evasione, ma il principio espresso ha una valenza generale per tutta la procedura penale.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato di evasione ai sensi dell’art. 385 del codice penale, decideva di portare il suo caso davanti alla Corte di Cassazione. La Corte d’Appello di Messina aveva confermato la sua colpevolezza e la relativa pena, respingendo le argomentazioni difensive.
I Motivi del Ricorso e l’inammissibilità del ricorso generico
Il ricorrente basava il suo ricorso su tre motivi principali, lamentando vizi di legge e di motivazione nella sentenza d’appello:
- Errata valutazione del dolo: Sosteneva che la sua condotta non fosse intenzionale e che dovessero essere riconosciute le scriminanti della legittima difesa o dello stato di necessità.
- Mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto: Chiedeva l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., che prevede la non punibilità per fatti di minima offensività.
- Diniego delle attenuanti generiche: Contestava il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti e la commisurazione della pena, ritenuta eccessiva.
A prima vista, sembrano motivi di ricorso comuni. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rilevato un difetto fondamentale che ha reso impossibile l’esame nel merito: la genericità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiede nel torto o nella ragione del ricorrente sui singoli punti, ma nel modo in cui il ricorso è stato formulato. Gli Ermellini hanno evidenziato come i motivi presentati non fossero altro che una “riproposizione di quelli d’appello”, senza un necessario “confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata”.
In altre parole, la difesa si è limitata a ripetere le stesse doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza spiegare perché la motivazione di quest’ultima fosse errata, illogica o in contrasto con la legge. Questo approccio rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Per attivare questo controllo, il ricorrente ha l’onere di formulare critiche specifiche e puntuali, dimostrando dove e perché il giudice precedente ha sbagliato.
Un ricorso che si limita a riproporre le medesime questioni già decise, senza attaccare specificamente la ratio decidendi della sentenza d’appello, non assolve a questa funzione. La Corte ha quindi qualificato il ricorso come inammissibile per genericità dei motivi.
Come conseguenza diretta dell’inammissibilità, e in assenza di prove che l’errore non fosse imputabile al ricorrente (come stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186/2000), quest’ultimo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la specificità è tutto. Non basta essere convinti delle proprie ragioni; è indispensabile articolarle in una critica puntuale e argomentata contro la sentenza che si impugna. Un ricorso “fotocopia” di un precedente atto d’appello è destinato a fallire, trasformando un’opportunità di difesa in un’ulteriore condanna al pagamento di spese e sanzioni. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede uno studio approfondito della sentenza di secondo grado per individuarne le specifiche debolezze logiche e giuridiche, l’unico terreno su cui il giudizio di legittimità può e deve muoversi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, in quanto si limitava a riproporre gli stessi motivi già presentati nel giudizio d’appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un ricorso è “generico”?
Un ricorso è considerato generico quando non contiene critiche specifiche e puntuali contro la decisione che si contesta, ma si limita a ripetere argomentazioni vaghe o già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40062 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40062 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 385, cod. pen..
Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione sui seguenti aspetti: 1) dolo, in relazione alla configurabilità delle scriminanti della legittima difesa o dell stato di necessità; 2) esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.); 3) diniego delle attenuanti generiche e commisurazione della pena.
Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, che si risolvono sostanzialmente nella riproposizione di quelli d’appello, senza il necessario confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 30 settembre 2024.