Inammissibilità del Ricorso: Quando un’Impugnazione è Troppo Generica?
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel sistema giudiziario, ma deve rispettare requisiti di specificità ben precisi. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi sono generici e non si confrontano con la sentenza impugnata. Questo articolo analizza la decisione e le sue implicazioni pratiche, offrendo una guida per comprendere i limiti di un’impugnazione efficace.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato un uomo per i reati di maltrattamenti e atti persecutori (stalking) ai danni della sua ex convivente, assolvendolo contestualmente dall’accusa di furto. L’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente valutato gli elementi a sua difesa ai fini di un proscioglimento completo.
La Valutazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato l’atto di impugnazione e lo ha immediatamente respinto, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura dell’appello: la censura mossa dal ricorrente è stata definita ‘generica e aspecifica’. Secondo i giudici, il ricorso non teneva in alcun conto la motivazione, descritta come ‘satisfattiva e giuridicamente corretta’, fornita dalla Corte d’Appello.
In pratica, l’imputato si era limitato a riproporre le sue tesi senza spiegare perché e come le argomentazioni della sentenza di secondo grado fossero errate. Questo approccio rende l’impugnazione inefficace, trasformandola in un mero atto di dissenso privo di un’analisi critica e puntuale, requisito essenziale per un valido ricorso in Cassazione.
Le motivazioni
A fondamento della sua decisione, la Corte ha richiamato consolidati principi giurisprudenziali. Viene citata una sentenza delle Sezioni Unite (n. 8825/2016) secondo cui l’inammissibilità del ricorso scatta quando manca ogni correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. L’appello non può ignorare le affermazioni del provvedimento che contesta, altrimenti cade inevitabilmente nel vizio di aspecificità.
La Corte sottolinea che non è sufficiente lamentare un errore, ma è necessario dimostrare in che modo tale errore inficia la logica e la correttezza giuridica del ragionamento del giudice precedente. Di conseguenza, l’inammissibilità è stata attribuita a una ‘colpa del ricorrente’, che non ha rispettato gli oneri di specificità richiesti dalla legge processuale.
Le conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa decisione sono severe. La Corte non solo ha dichiarato inammissibile il ricorso, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stato condannato al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La pronuncia rappresenta un chiaro monito: l’accesso alla giustizia di legittimità è garantito solo a chi formula censure precise, pertinenti e capaci di instaurare un dialogo critico con la decisione che si intende contestare.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici e aspecifici, ovvero se non si confrontano criticamente con le ragioni esposte nella sentenza che si sta impugnando.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo è considerato generico quando non stabilisce una correlazione precisa tra le argomentazioni della decisione impugnata e le ragioni poste a fondamento del ricorso stesso, ignorando di fatto le affermazioni del provvedimento che si contesta.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente se il suo appello è dichiarato inammissibile?
Se l’inammissibilità è riconducibile a colpa del ricorrente, egli viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42920 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42920 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto c reato di cui all’art. 572, 612 bis commessi in danno della ex convivente, assolvendol di furto in abitazione contestato al capo 2) della rubrica.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla assenza di val degli atti ai fini del proscioglimento.
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della sati giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammenta l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazio correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a f dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento ce senza cadere nel vizio di aspecifìcità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorren Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesime al pagamento delle processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della ca delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle amm
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024
Il fonsialiere estensore
Il Pre ente