Inammissibilità Ricorso Generico: Quando l’Appello è Destinato al Fallimento
Nel processo penale, la stesura di un atto di impugnazione richiede precisione, specificità e un confronto diretto con la decisione che si intende contestare. L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame ribadisce un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso generico. Quando i motivi di appello sono vaghi e non dialogano con le argomentazioni del giudice precedente, l’esito è segnato. Questa pronuncia offre un chiaro monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione tecnicamente ineccepibili.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per reati legati agli stupefacenti (art. 73, comma 4, e 80, comma 2, DPR 309/1990), ha presentato ricorso per Cassazione. Il motivo principale del ricorso era un presunto vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello non avesse argomentato in merito alle possibili cause di proscioglimento previste dall’art. 129 del codice di procedura penale, omettendo di considerare un’eventuale assoluzione.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Suprema Corte ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda interamente sulla natura dell’atto di impugnazione presentato. Secondo i giudici di legittimità, la censura mossa dal ricorrente era “generica e aspecifica”, poiché non si confrontava in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata. Questo difetto strutturale ha impedito alla Corte di entrare nel merito della questione, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su principi consolidati in giurisprudenza. Viene ribadito che un’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi quando manca una correlazione tra le ragioni esposte nella decisione contestata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. In altre parole, il ricorrente non può ignorare le affermazioni del provvedimento che critica, ma deve analizzarle e contestarle punto per punto.
La Corte cita precedenti importanti (tra cui Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli) per sottolineare come un ricorso non possa limitarsi a una critica astratta, ma debba indicare specificamente i passaggi della motivazione che si ritengono errati e le ragioni di tale presunto errore.
Inoltre, per quanto riguarda la presunta violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., la Corte ricorda che il rilievo di una causa di proscioglimento in sede di legittimità richiede l'”evidenza” della stessa. Tale evidenza, nel caso di specie, è stata ritenuta “certamente insussistente”. Non era sufficiente un mero richiamo alla norma, ma sarebbe stato necessario dimostrare la palese e immediata sussistenza di una causa di non punibilità.
Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso è stata attribuita a colpa del ricorrente. Questo ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un’importante lezione pratica per ogni operatore del diritto. La redazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, non è un mero esercizio formale, ma un’attività tecnica che richiede rigore e specificità. Un’impugnazione che non affronta e smonta le argomentazioni della sentenza precedente è destinata a fallire prima ancora di essere esaminata nel merito. La decisione evidenzia come la genericità equivalga a una non-difesa, con conseguenze pregiudizievoli per l’assistito, che si vedrà non solo confermare la condanna ma anche aggravare la propria posizione economica.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e aspecifico. Non si confrontava in alcun modo con le motivazioni della sentenza impugnata, mancando la necessaria correlazione tra le ragioni della decisione e i motivi posti a fondamento dell’impugnazione.
Cosa richiede la Corte per poter considerare una causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.?
La Corte afferma che il rilievo di una causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. richiede l'”evidenza” della stessa, ovvero una prova chiara e immediata, che nel caso di specie è stata ritenuta del tutto insussistente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A causa dell’inammissibilità del ricorso, attribuita a colpa del ricorrente, egli è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30488 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30488 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 4, e 80, comma 2, DPR 309/1990.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità non essendo stato argomentato alcunchè sulle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è generica e aspecifica in quanto non si confronta sotto alcun profilo con la motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME). Va comunque ricordato che il rilievo di una causa di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. richiede l’evidenza, nel caso di specie certamente insussistente ( ex multis, Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013 Ud. (dep. 31/05/2013 ) Rv. 256130 – 01).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
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