Inammissibilità Ricorso Generico: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale per la difesa. Tuttavia, la sua efficacia dipende dal rispetto di requisiti formali e sostanziali precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine: la necessità di formulare motivi di ricorso specifici, pena la dichiarazione di inammissibilità del ricorso generico. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere come un’impugnazione mal formulata possa precludere l’accesso al giudizio di legittimità.
Il Caso in Esame: Dal Furto Aggravato al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto aggravato, confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato alla decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un presunto “vizio di motivazione” in ordine all’affermazione della sua responsabilità penale. In sostanza, la difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero argomentato in modo adeguato e logico le ragioni della condanna.
La Decisione della Corte: La Regola della Specificità e l’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede interamente nella modalità con cui è stato redatto l’atto di impugnazione. I giudici hanno qualificato la censura come “generica e aspecifica”, sottolineando come essa non tenesse minimamente conto della motivazione della sentenza impugnata e, di conseguenza, non si confrontasse con essa.
L’obbligo di Correlazione tra Ricorso e Sentenza Impugnata
Il fulcro della decisione si basa su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Un ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio o a formulare critiche astratte. È indispensabile che vi sia una stretta correlazione tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. L’atto di ricorso deve, in altre parole, “dialogare” con la sentenza che contesta, evidenziandone specificamente le presunte lacune, illogicità o violazioni di legge. Ignorare le affermazioni del provvedimento censurato fa sì che il ricorso cada inevitabilmente nel vizio di aspecificità, che ne determina l’inammissibilità.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione, nel motivare la propria decisione, ha richiamato importanti precedenti giurisprudenziali (tra cui Cass. Pen., Sez. 4, n. 34270/2007 e Cass. Pen., Sez. U, n. 8825/2016) che hanno solidificato il principio secondo cui la genericità dei motivi conduce all’inammissibilità. La mancanza di un confronto critico e specifico con la sentenza d’appello rende il ricorso un atto sterile, incapace di attivare il controllo di legittimità della Corte. Inoltre, la Corte ha specificato che tale inammissibilità è riconducibile a “colpa del ricorrente”. Questa qualificazione non è meramente formale, ma ha conseguenze pratiche significative: comporta la condanna dell’imputato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma, determinata in 3.000 euro, in favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione, in particolare di un ricorso per Cassazione, richiede rigore, precisione e uno studio approfondito del provvedimento che si intende contestare. Limitarsi a enunciazioni generiche o a critiche astratte non solo è inutile ai fini del giudizio, ma espone il proprio assistito a conseguenze economiche negative. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione, garantendo che il dialogo tra le parti e il giudice si svolga su basi concrete e pertinenti, nel rispetto dei principi di economia processuale e di efficienza della giustizia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la censura proposta era generica e aspecifica, non tenendo conto della motivazione della sentenza impugnata e non confrontandosi con essa.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico e aspecifico”?
Significa che manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. In pratica, il ricorso ignora le affermazioni del provvedimento che contesta.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità per sua colpa?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso determinata in € 3.000,00, in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25727 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25727 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciut del reato di furto aggravato.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione del responsabilità.
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della mot della sentenza impugnata, con la quale non si confronta. Va allora rammen l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazi correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e qiuelle poste a dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento ce senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03107/2007, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorre Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore del delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle amm
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024
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