Inammissibilità del Ricorso Generico: La Cassazione Conferma la Pena
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un’importante lezione sulla corretta formulazione dei ricorsi, in particolare quando si contesta l’entità della pena. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso generico, ovvero di quell’atto che si limita a criticare una sentenza senza argomentare in modo specifico e puntuale. In questo caso, i ricorrenti hanno visto la loro istanza respinta con la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Processo
Due soggetti avevano proposto ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che li aveva condannati. Il fulcro della loro doglianza era l’eccessività della pena inflitta, ritenendo che i giudici di merito non avessero fornito una motivazione sufficiente per giustificare una sanzione superiore al minimo previsto dalla legge. La loro richiesta, in sostanza, era una semplice rimodulazione della pena al ribasso, senza però entrare nel merito delle valutazioni fatte dalla Corte d’Appello.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le pretese dei ricorrenti. Il motivo del ricorso è stato giudicato “inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza”. Questo linguaggio severo indica che l’impugnazione era priva dei requisiti minimi per essere presa in considerazione. La Suprema Corte ha chiarito che non è possibile limitarsi a chiedere l’applicazione della pena nel minimo edittale senza smontare, con argomentazioni precise, il ragionamento seguito dal giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Un ricorso, per essere valido, deve contenere critiche specifiche e pertinenti, non lamentele astratte. La mancanza di tali elementi trasforma l’atto in un tentativo inammissibile di ottenere un nuovo giudizio di merito, funzione che non spetta alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici di legittimità hanno ritenuto la motivazione della Corte d’Appello completa e congrua. La pena inflitta, secondo la Cassazione, non era suscettibile di alcuna rimodulazione poiché era stata giustificata sulla base di elementi concreti e ben definiti. Tra questi figuravano:
* Il disvalore dei fatti: la particolare gravità del reato commesso.
* La spregiudicatezza dimostrata: l’atteggiamento audace e privo di scrupoli tenuto dagli autori del reato.
* L’intensità del dolo: la forza e la consapevolezza dell’intenzione criminale.
* La personalità negativa degli imputati: uno dei ricorrenti era gravato da numerosi precedenti penali, mentre l’altra aveva dimostrato una spiccata capacità a delinquere.
Di fronte a una motivazione così strutturata, la semplice richiesta di uno sconto di pena, priva di argomentazioni, non poteva che essere respinta.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale nel diritto processuale penale: chi impugna una sentenza ha l’onere di farlo in modo specifico e tecnico. Non si può pretendere che la Corte di Cassazione rivaluti i fatti come se fosse un terzo grado di giudizio. La decisione sottolinea che l’inammissibilità del ricorso generico è una sanzione processuale severa ma necessaria per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e il rispetto dei ruoli dei diversi organi giurisdizionali. Per i ricorrenti, la conseguenza è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro ciascuno alla cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è formulato in modo generico e manifestamente infondato, cioè se non contesta in modo specifico le motivazioni della sentenza impugnata ma si limita a lamentele vaghe e non argomentate.
È sufficiente chiedere la pena minima in appello per ottenere una riduzione?
No, non è sufficiente. Secondo l’ordinanza, la richiesta di applicazione della pena nel minimo deve essere argomentata, confutando le ragioni che il giudice di merito ha posto a fondamento della sua decisione di infliggere una pena superiore.
Quali elementi considera il giudice per determinare l’entità della pena?
Il giudice considera vari elementi, tra cui il disvalore dei fatti, la spregiudicatezza dimostrata, l’intensità del dolo (l’intenzione criminale), la personalità dell’imputato, eventuali precedenti penali e la sua capacità a delinquere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23481 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23481 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME il quale si contesta la insufficiente motivazione posta a fondamento del trattamento sanzionatorio è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza;
considerato che il motivo con il quale si censura la mancata applicazione della pena nel minimo si risolve in una richiesta non argomentata, non deducibile in questa sede, specie a fronte della completezza della motivazione resa, che reputa congrua la pena inflitta e non suscettibile di rimodulazione in ragione del disvalore dei fatti, della spregiudicatezza dimostra e dell’intensità del dolo nonché della personalità negativa del COGNOME, gravato da plurim precedenti, e della spiccata capacità a delinquere dimostrata dalla COGNOME (pag. 3);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2024
Il consiglie estensore
Il Presidente