Ricorso in Cassazione: Perché la Genericità Porta all’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è un passo delicato che richiede massima precisione e rigore. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso generico. Questo concetto è cruciale perché un errore nella formulazione dell’atto può non solo precludere l’esame nel merito, ma anche comportare sanzioni economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme la decisione per capire quali sono i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo condannato in Corte d’Appello per reati legati alla violazione di norme igienico-sanitarie (Legge 283/1962) e per furto aggravato (artt. 624 e 625 c.p.). L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza di condanna. Tuttavia, il ricorso si limitava a questa richiesta, omettendo di specificare in modo dettagliato le ragioni giuridiche e fattuali a sostegno della stessa.
La Decisione e l’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sull’articolo 581, comma 1, lettera d), del Codice di Procedura Penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato una “assoluta genericità dei motivi addotti”. Il ricorrente si era limitato a invocare l’annullamento della sentenza senza articolare alcuna critica puntuale e specifica contro la motivazione della Corte d’Appello. Non è stato individuato né analizzato alcun profilo di censura concreto, ma sono state utilizzate solo affermazioni apodittiche, ovvero dichiarazioni presentate come verità assolute senza alcuna dimostrazione.
Le Motivazioni: la Sanzione Processuale per la Genericità
La motivazione della Corte si concentra sul mancato rispetto dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione. L’articolo 581 c.p.p. non è una mera formalità, ma una norma posta a presidio del corretto funzionamento della giustizia, che mira a evitare ricorsi esplorativi o dilatori. Impugnare una sentenza significa ingaggiare un dialogo critico con le argomentazioni del giudice precedente, non semplicemente esprimere un dissenso generico.
La Suprema Corte sottolinea come l’inosservanza di tale disposizione, sotto il profilo della genericità dei motivi, integri una specifica causa di inammissibilità prevista dall’articolo 591, comma 1, lettera c), del Codice di Procedura Penale. Di conseguenza, il ricorso non può essere esaminato nel merito. La decisione comporta non solo l’impossibilità di ottenere una revisione del giudizio di condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre un monito importante per gli operatori del diritto e per chiunque intenda impugnare un provvedimento penale. La redazione di un ricorso per cassazione deve essere un’operazione chirurgica, basata su critiche precise, pertinenti e ben argomentate. Non è sufficiente contestare la conclusione a cui è giunto il giudice di merito, ma è indispensabile smontare, pezzo per pezzo, il ragionamento logico-giuridico che la sostiene, evidenziando vizi di legge o difetti di motivazione. L’inammissibilità del ricorso generico è una sanzione severa che rende definitiva la condanna e aggiunge un ulteriore onere economico. Pertanto, affidarsi a un professionista esperto che sappia articolare i motivi di ricorso con la dovuta specificità è un requisito non solo utile, ma essenziale.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era affetto da “assoluta genericità”. Il ricorrente si è limitato a chiedere l’annullamento della sentenza di condanna senza specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della sua richiesta, violando così un requisito essenziale previsto dalla legge.
Quali sono i requisiti di un ricorso per non essere considerato generico?
Secondo l’art. 581, lett. d), del Codice di Procedura Penale, un ricorso deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. È necessario, quindi, articolare critiche puntuali e motivate contro la decisione impugnata, non limitarsi a manifestare dissenso.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna della Corte d’Appello è divenuta definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4400 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4400 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 23/08/1984
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Arranno NOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 5, lett. b) e d) legge 283/1962 (capo a) e 624, 625 cod. pen (capo b) deducen con unico motivo di ricorso violazione di legge in ordine l’affermazione della responsabilit mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc.pen.
Considerato che l’art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l’indicazione specifica ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti a sostegn del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l’annullamento della sentenza impug senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all’app motivazionale a fondamento del decisum. L’inosservanza del disposto dell’alt 581 lett. d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’ad 591, lett. proc. pen. quale causa di inammissibilità.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/12/2024
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