Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione non entra nel merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come l’inammissibilità del ricorso per Cassazione non sia solo una questione procedurale, ma una conseguenza diretta di una difesa tecnica non adeguata. Quando un ricorso è formulato in modo generico, la Suprema Corte si ferma sulla soglia del processo, senza valutare il fondo della questione, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Analizziamo questo caso pratico per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Processo
Il caso origina da una condanna inflitta a un individuo per il reato di detenzione e acquisto ai fini di spaccio di un’ingente quantità di sostanze stupefacenti. Nello specifico, l’imputato era stato ritenuto responsabile di aver acquistato due chilogrammi di cocaina con l’intenzione di cederla a terzi. La condanna, emessa in primo grado, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Avverso quest’ultima sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, sperando in una riforma della decisione a lui sfavorevole.
La Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha stroncato le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella ‘genericità dei motivi’. I giudici di legittimità hanno osservato che l’atto di impugnazione si limitava a riproporre le stesse doglianze già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Mancava, infatti, un elemento essenziale: un confronto critico, puntuale e specifico con le argomentazioni contenute nella sentenza di secondo grado.
Conseguenze Economiche della Genericità
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la Corte ha applicato le conseguenze previste dalla legge. Il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene irrogata quando non si ravvisa un’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità, sottolineando come la proposizione di un ricorso palesemente infondato o mal formulato costituisca un onere per il sistema giudiziario.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte è lapidaria ma giuridicamente ineccepibile. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti o riproporre le medesime argomentazioni difensive. È, invece, un giudizio di legittimità, il cui scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Per questo motivo, il ricorrente ha l’onere di articolare censure specifiche, dimostrando dove e perché i giudici di merito hanno errato. Ripetere semplicemente le proprie ragioni, ignorando la risposta motivata fornita dalla Corte d’Appello, equivale a non formulare un vero motivo di ricorso. La genericità, in tal senso, rende l’atto inidoneo a innescare il controllo di legittimità, portando inevitabilmente alla sua inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la specificità è tutto. Un ricorso non può essere una mera ripetizione degli atti precedenti, ma deve trasformarsi in una critica mirata e argomentata della decisione che si intende impugnare. La decisione evidenzia l’importanza di affidarsi a un difensore esperto in diritto processuale penale, capace di costruire un’impugnazione che soddisfi i rigorosi requisiti formali imposti dalla legge. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere confermata la condanna, ma anche di subire ulteriori sanzioni economiche che aggravano la posizione del condannato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per la genericità dei motivi, in quanto si limitava a riproporre doglianze già compiutamente esaminate dai giudici d’appello, senza un puntuale confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso quantificata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando non contiene una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza che si impugna, ma si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43044 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43044 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 1990, per aver acquistato a fini di cessione a terzi due chilogrammi lordi di cocaina.
Il ricorso è inammissibile, per la genericità dei motivi, che ripropongon doglianze già compiutamente esaminate dai giudici d’appello, senza un puntuale confronto critico con le relative argomentazioni (vds. pag. 11), logicamente line e, perciò, in questa sede non censurabili.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese de procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cos sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 25 ottobre 2024.