Inammissibilità del Ricorso: Quando un Appello in Cassazione Viene Rifiutato
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, una fase cruciale che richiede rigore e specificità. Non basta semplicemente dissentire con la decisione precedente; è necessario formulare critiche precise e ben argomentate. Un esempio lampante di cosa accade quando questi requisiti non vengono soddisfatti ci viene fornito dall’ordinanza in esame, che chiarisce i contorni della inammissibilità del ricorso per genericità e ripetitività dei motivi.
Il Caso in Esame: Un Appello contro una Sentenza della Corte d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato ha impugnato la sentenza di secondo grado davanti alla Corte di Cassazione, sollevando due principali questioni: la presunta illogicità della motivazione e l’errata applicazione della legge penale, in particolare con riferimento agli articoli 648 (ricettazione) e 131 bis (particolare tenuità del fatto) del codice penale.
Il ricorrente, in sostanza, contestava le basi su cui si fondava la sua condanna e, in subordine, chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per la lieve entità del reato commesso. Tuttavia, il suo appello si è scontrato con un ostacolo procedurale insormontabile.
La Decisione della Corte di Cassazione: L’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti non idonei a superare la cosiddetta ‘soglia di ammissibilità’. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. Questa decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno per ciascun motivo di ricorso.
La Ripetitività e Genericità dei Motivi
Il primo punto critico individuato dalla Corte è che i motivi di ricorso non facevano altro che riproporre le stesse doglianze già ampiamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. L’atto di impugnazione mancava di una ‘specifica critica analisi’ delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. In pratica, invece di attaccare il ragionamento del giudice di secondo grado, il ricorrente si è limitato a ripetere le sue tesi difensive, un approccio che la Cassazione considera inefficace e, quindi, inammissibile.
La Mancata Argomentazione sulla Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo, relativo alla richiesta di applicazione dell’art. 131 bis c.p., è stato giudicato inammissibile. Oltre ad essere reiterativo, è stato considerato generico perché privo delle ‘ragioni di diritto e dei dati di fatto’ che avrebbero dovuto sostenere la richiesta. Il ricorrente ha invocato la causa di non punibilità senza indicare alcun motivo concreto per cui il suo caso meritasse tale beneficio, trasformando la sua richiesta in una mera enunciazione di principio, priva di fondamento fattuale e giuridico.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte Suprema sono chiare e didattiche. Un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione di argomenti già sconfitti nei gradi di merito. Deve, invece, ingaggiare un dialogo critico con la sentenza che si intende impugnare, evidenziandone specifici vizi logici o errori nell’applicazione della legge. La genericità e la ripetitività trasformano il ricorso in un atto sterile, incapace di innescare il controllo di legittimità proprio della Corte di Cassazione.
La decisione sottolinea che l’onere di specificità grava interamente sul ricorrente. Non è compito della Corte andare a ‘cercare’ le ragioni che potrebbero sostenere un motivo di appello; queste devono essere esplicitate in modo chiaro e autosufficiente nell’atto stesso.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
La pronuncia in esame offre una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. L’inammissibilità del ricorso è una sanzione processuale severa che comporta non solo il rigetto dell’impugnazione, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Per evitarla, è indispensabile che il ricorso sia formulato in modo specifico, critico e non meramente ripetitivo. Ogni motivo di doglianza deve essere supportato da argomentazioni puntuali che si confrontino direttamente con la motivazione della sentenza impugnata, dimostrando perché essa sia errata. In assenza di tale specificità, il ricorso è destinato a non superare il vaglio preliminare di ammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘motivo generico’ in un ricorso?
Un motivo è considerato ‘generico’ quando non indica le specifiche ragioni di diritto e i dati di fatto che lo sostengono. Nel caso di specie, la richiesta di applicare la causa di non punibilità non era supportata da alcuna argomentazione concreta.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19035 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19035 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORLEONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la manifesta illogicità della motivazione e l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 e 131 bis cod. pen., non superano la soglia di ammissibilità poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 1 – 2 della sentenza impugnata);
che il secondo motivo, oltre ad essere reiterativo, prospetta deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, atteso che non indica alcun motivo per l’eventuale concessione dell’invocata causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19/03/2024
Il Consigliere Estensore