Inammissibilità del ricorso: quando la genericità costa caro
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione. Presentare un ricorso basato su lamentele vaghe e non ancorate alla decisione impugnata porta a una sola conseguenza: l’inammissibilità del ricorso stesso, con ulteriori oneri economici per il ricorrente. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere perché la precisione e la pertinenza delle censure legali non sono un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa in sede di legittimità.
I fatti del caso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma per il delitto di tentato furto aggravato, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due punti principali: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività del trattamento sanzionatorio applicato dai giudici di merito. L’imputato, tuttavia, formulava le sue critiche in modo generale, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza di appello.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 12418/2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno qualificato i motivi proposti come ‘del tutto generici e versati in fatto’. In altre parole, il ricorrente non ha sollevato questioni di diritto o vizi logici della sentenza, ma si è limitato a presentare affermazioni astratte e a sostenere ‘apoditticamente’ (cioè senza prove o argomentazioni) che la pena fosse troppo severa. Questo approccio è stato ritenuto del tutto inefficace a scalfire la validità della decisione impugnata.
L’importanza della specificità e l’inammissibilità del ricorso: le motivazioni
La Corte ha sottolineato che un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere censure specifiche e correlate al caso concreto. Non è sufficiente denunciare una generica ‘violazione di legge’ o un ‘vizio di motivazione’. È necessario indicare con precisione quale norma sarebbe stata violata e in che modo, oppure quale passaggio della motivazione della sentenza precedente sarebbe illogico o contraddittorio. Le lamentele astratte, che potrebbero adattarsi a qualsiasi altra sentenza, non costituiscono un valido motivo di ricorso. Richiamando consolidati orientamenti giurisprudenziali, la Corte ha ribadito che l’impugnazione non può risolversi in una mera riproposizione di richieste già respinte, ma deve contenere una critica argomentata e puntuale del provvedimento che si intende contestare.
Conclusioni: Le conseguenze pratiche
La declaratoria di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha ravvisato ‘profili di colpa’ nella proposizione di un’impugnazione ‘evidentemente inammissibile’, condannando l’imputato anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: il diritto di impugnazione deve essere esercitato con serietà e competenza tecnica, poiché un ricorso infondato o mal formulato non solo non produce alcun risultato utile, ma comporta anche significative sanzioni economiche.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano del tutto generici, basati su affermazioni di fatto non correlate al caso specifico e privi di critiche effettive e puntuali alla decisione della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base alla decisione, chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile per colpa evidente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘generico’ secondo la Corte?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando si affida ad asserti non correlati al caso di specie, che non contengono censure effettive alla decisione impugnata e si limitano ad affermare apoditticamente, senza argomentazioni, l’eccessività della pena o la violazione della legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12418 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12418 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VERDUGO NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 8-bis, cod. pen.;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si denunciano la violazione del legge penale il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanz attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, è del tutto generico e versato in fatto poi si affida ad assedi non correlati al caso di specie, che non contengono censure effettive al decisione impugnata, ed adduce apoditticamente l’eccessività della pena irrogata ( cfr. Sez. 2 n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazi (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.