Inammissibilità del Ricorso Generico: La Cassazione Spiega i Requisiti
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui criteri di ammissibilità del ricorso in Cassazione, sottolineando come l’inammissibilità del ricorso generico sia una conseguenza diretta della mancanza di specificità e della semplice ripetizione dei motivi già proposti in appello. La Suprema Corte ribadisce che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge, che richiede censure mirate e argomentate.
I Fatti del Caso: La Duplice Condanna in Appello
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per i reati di truffa (art. 640 c.p.) e sostituzione di persona (art. 494 c.p.). L’imputato, non soddisfatto della decisione di secondo grado, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, articolando due distinti motivi di ricorso.
L’Analisi della Corte: I Motivi dell’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giungendo per entrambi a una declaratoria di inammissibilità. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che definiscono i confini dell’impugnazione di legittimità.
Il Primo Motivo: Genericità e Pedissequa Reiterazione
Il primo motivo contestava l’illogicità della motivazione relativa alla condanna per truffa. Secondo il ricorrente, mancava il coinvolgimento di più persone, elemento che a suo dire era necessario per integrare il reato.
La Corte ha ritenuto tale motivo inammissibile per due ragioni:
1. Genericità: La censura era formulata in modo vago, senza una critica puntuale alla motivazione della sentenza d’appello.
2. Reiterazione: Il motivo si risolveva in una “pedissequa reiterazione” di argomenti già presentati e puntualmente respinti dalla Corte di merito. Gli Ermellini hanno chiarito che un motivo di ricorso non può essere solo “apparente”, ma deve assolvere alla sua funzione tipica, che è quella di una critica argomentata contro il provvedimento impugnato.
Il Secondo Motivo: Indeterminatezza e Mancanza dei Requisiti di Legge
Il secondo motivo di ricorso era rivolto contro la motivazione della condanna per il reato di sostituzione di persona. Anche in questo caso, la Corte ha riscontrato un vizio insanabile.
Il motivo è stato giudicato generico per indeterminatezza, in quanto privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. A fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logicamente corretta, il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici su cui si basava la sua censura. Questa mancanza ha impedito al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. La Corte ha inoltre sottolineato come, nel caso di specie, fosse emerso che l’imputato avesse utilizzato le generalità e la carta d’identità di un’altra persona.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda sul principio cardine secondo cui il ricorso per cassazione deve essere specifico e non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte nei gradi di merito. Il ruolo della Cassazione è quello di verificare la corretta interpretazione e applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di riesaminare i fatti come se fosse un terzo grado di giudizio. Quando un ricorso è formulato in maniera generica, senza un confronto critico con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, viene meno la sua stessa funzione, trasformandosi in un atto meramente apparente e, come tale, inammissibile.
Le Conclusioni
Le conclusioni che si possono trarre da questa ordinanza sono di grande rilevanza pratica. Chi intende presentare un ricorso per cassazione deve formulare motivi nuovi, o comunque sviluppare critiche specifiche che attacchino la coerenza logico-giuridica della sentenza d’appello. La semplice riproposizione dei motivi d’appello, senza un’adeguata argomentazione critica, conduce inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità. Tale esito comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, non specifici e si limitavano a ripetere argomenti già presentati e respinti nel giudizio d’appello, senza formulare una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘pedissequa reiterazione’ di un motivo di ricorso?
Significa ripetere letteralmente e senza alcuna rielaborazione critica un argomento già proposto in un precedente grado di giudizio. La Corte di Cassazione richiede che i motivi di ricorso contengano una critica specifica alla decisione appellata, non una semplice riproposizione di vecchie tesi.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10629 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10629 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CECCANO il 17/11/1991
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME e la memoria trasmessa nel suo interesse; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen., affermando l’assenza del coinvolgimento di più persone necessario ad integrare la truffa contestata, non è consentito poiché, oltre ad essere formulato in maniera generica, risulta fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 1 della motivazione della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all’art. 494 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che nel caso di specie l’imputato ha utilizzato le generalità e la carta di identità di altro soggetto ;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.