Inammissibilità Ricorso Generico: La Cassazione sulla Recidiva
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’inammissibilità del ricorso generico. Questa decisione sottolinea come un’impugnazione, per essere valida, debba consistere in una critica puntuale e argomentata della sentenza contestata, e non in una semplice manifestazione di dissenso. Il caso specifico riguardava la contestazione dell’aggravante della recidiva, ma i principi espressi hanno una valenza generale per ogni tipo di impugnazione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello che l’aveva condannata, riconoscendo anche la circostanza aggravante della recidiva. La difesa della ricorrente aveva incentrato il proprio gravame proprio sulla contestazione di tale aggravante, chiedendone l’esclusione. Il ricorso è quindi giunto all’esame della Suprema Corte per la valutazione della sua fondatezza.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito della questione. La ragione di tale decisione risiede interamente nella modalità con cui il ricorso è stato formulato. Secondo gli Ermellini, i motivi presentati erano del tutto generici, poiché non si confrontavano specificamente con le argomentazioni dettagliate che la Corte d’Appello aveva esposto nella sua sentenza per giustificare l’applicazione della recidiva.
La funzione tipica dell’impugnazione, come ricordato dalla Corte citando un proprio precedente consolidato (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013), è quella di una “critica argomentata”. Ciò impone al ricorrente l’onere di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la propria tesi, creando un confronto diretto e puntuale con le motivazioni del provvedimento che si intende contestare.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato che la pronuncia d’appello aveva adeguatamente motivato la scelta di applicare l’aggravante della recidiva. I giudici di secondo grado avevano infatti considerato diversi elementi:
* L’indole dei reati: i nuovi reati erano della stessa natura dei precedenti.
* Il fattore temporale: era trascorso un breve lasso di tempo tra la precedente condanna e la commissione del nuovo reato.
* I precedenti di polizia: la presenza di altri precedenti rendeva impossibile formulare una prognosi favorevole circa la futura astensione dal commettere reati.
* L’accresciuta pericolosità: la nuova azione delittuosa era sintomatica di una maggiore capacità a delinquere e di una più elevata pericolosità sociale della ricorrente.
Di fronte a questa solida motivazione, il ricorso si era limitato a contestare la recidiva in modo astratto, senza smontare punto per punto le argomentazioni della Corte territoriale. Questa mancanza di specificità ha violato i requisiti previsti dagli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, rendendo l’impugnazione inevitabilmente inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame è un monito importante per gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi meticolosa e approfondita della sentenza che si intende criticare. Non è sufficiente esprimere un generico disaccordo, ma è necessario costruire un’argomentazione logico-giuridica che si confronti direttamente con le motivazioni del giudice, evidenziandone eventuali vizi, omissioni o errori. Un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze negative per l’assistito, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. La ricorrente non ha contestato in modo specifico le argomentazioni della sentenza d’appello relative all’applicazione della recidiva, mancando di instaurare un confronto puntuale con le motivazioni del provvedimento impugnato.
Quali sono i requisiti essenziali di un ricorso secondo la Cassazione?
Un ricorso, per essere ammissibile, deve realizzare una “critica argomentata” della decisione contestata. Deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che fondano il dissenso, confrontandosi direttamente con le argomentazioni della sentenza che si intende riformare.
Quali sono state le conseguenze economiche dell’inammissibilità per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23982 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23982 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TIVOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
premesso che si è esattamente osservato (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584 – 01) che “la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta”;
considerato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui la ricorrente ha censurato la mancata esclusione della recidiva, è del tutto generico, non confrontandosi con le argomentazioni della pronuncia d’appello e non indicando specificamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a base delle stesse;
rilevato che, ad ogni modo, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sull’aggravante anzidetta (si vedano pagine 1 e 2 della sentenza impugnata, in cui si è sottolineato che l’applicazione della recidiva era giustificata dalla medesima indole dei reati commessi dall’imputata, dal non lungo tempo trascorso tra il reato di cui alla presente sentenza di condanna e la precedente pronuncia nonché dalla presenza di precedenti di polizia che rendevano impossibile formulare una prognosi favorevole sull’astensione della ricorrente dal commettere reati della stessa indole. La Corte di appello ha aggiunto che la nuova azione era sintomatica di una maggiore capacità a delinquere e di un’accresciuta pericolosità sociale della medesima ricorrente);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da
versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/4/2024