Inammissibilità Ricorso: Quando un Appello è Troppo Generico?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso, per essere esaminato, non può limitarsi a una generica contestazione. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di specificità dei motivi di appello e le conseguenze della loro mancanza, come la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Analizziamo insieme la vicenda e la decisione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di riciclaggio. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver ostacolato l’identificazione della provenienza illecita di un veicolo, provento di una rapina, apponendovi la targa di un’altra automobile appartenente a un suo familiare. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale, basando la sua decisione su una motivazione ritenuta logica e sufficiente, come evidenziato in particolare nelle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata.
L’Appello alla Corte di Cassazione
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e una manifesta illogicità della motivazione. Tuttavia, secondo i giudici di legittimità, il ricorso presentato non superava la soglia di ammissibilità.
Inammissibilità Ricorso: le ragioni della Corte Suprema
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure mosse dall’imputato sono state giudicate del tutto generiche. L’atto di appello, infatti, non enunciava né argomentava in modo esplicito e specifico i rilievi critici contro le ragioni di fatto e di diritto che fondavano la decisione della Corte d’Appello. In altre parole, il ricorrente si era limitato a contestare la conclusione senza smontare, pezzo per pezzo, il ragionamento logico-giuridico che l’aveva sorretta.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è chiara e didattica. Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive o una generica lamentela sull’esito del giudizio. È necessario che l’appellante individui con precisione i vizi della sentenza impugnata, che siano essi violazioni di legge o difetti logici manifesti nel percorso argomentativo del giudice. Nel caso di specie, la sentenza di secondo grado era stata considerata ben motivata, sufficiente e non illogica, avendo anche esaminato adeguatamente le deduzioni della difesa. Il ricorso, non riuscendo a scalfire questa struttura, è stato inevitabilmente respinto in rito.
Le Conclusioni
La decisione in esame sottolinea un principio cruciale: la specificità dei motivi è un requisito essenziale per l’ammissibilità di un ricorso. La genericità delle censure porta a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguenza che il merito della questione non viene nemmeno discusso. Per il ricorrente, ciò si è tradotto non solo nella conferma della condanna, ma anche nell’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi, dettagliati e tecnicamente ineccepibili.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte erano del tutto generiche e non contestavano in modo specifico e argomentato le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
In cosa consisteva il reato di riciclaggio contestato?
Il reato consisteva nell’aver apposto la targa di un’automobile di proprietà di un familiare su un altro veicolo che era provento di una rapina, al fine di ostacolarne l’identificazione della provenienza illecita.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito dell’inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19032 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19032 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità penale del ricorrente, non supera la soglia di ammissibilità in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decision impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata dove viene chiaramente evidenziata la emersione della prova della responsabilità per il riciclaggio, consistito nella apposizione della targa di una auto del fratello su un mezzo provento di rapina);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19/03/2024
Il Consigliere Estensore