Inammissibilità Ricorso Generico: Quando l’Appello è Destinato a Fallire
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 18769/2024) offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità di un ricorso, specialmente quando si contesta l’eccessività della pena. Il caso in esame dimostra come una critica non specifica e non argomentata conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso generico, con conseguenze significative per l’imputato, inclusa l’impossibilità di far valere la prescrizione del reato.
I Fatti del Caso: La Contestazione sulla Misura della Pena
Il ricorrente aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello di Bari, con la quale era stato condannato per un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, relativo a fatti di lieve entità in materia di stupefacenti. L’unico motivo di ricorso sollevato dinanzi alla Suprema Corte era l’eccessività della pena inflitta, ritenuta sproporzionata e distante dal minimo edittale di sei mesi di reclusione previsto per quella fattispecie di reato.
L’imputato, tuttavia, si era limitato a lamentare la severità della sanzione senza fornire un’analisi critica e dettagliata delle motivazioni addotte dal giudice di secondo grado per giustificare la propria decisione.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su tre pilastri argomentativi che evidenziano la debolezza strutturale dell’impugnazione proposta.
La Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una terza istanza di merito. Il suo compito non è quello di ricalibrare la pena secondo un diverso apprezzamento, ma di verificare la legalità e la logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha esercitato il proprio potere discrezionale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha articolato le ragioni della sua decisione in modo chiaro, offrendo una guida preziosa per la redazione di ricorsi efficaci.
La Genericità del Motivo di Ricorso
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità risiede nella genericità dell’impugnazione. Il ricorrente non aveva considerato né la condotta specifica contestata né la propria personalità, elementi che il giudice di merito aveva invece valorizzato. Inoltre, mancava un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso efficace deve demolire l’impianto argomentativo del giudice, non limitarsi a esprimere un semplice dissenso.
La Corretta Giustificazione della Pena
In secondo luogo, la Corte ha osservato che la pena, sebbene superiore al minimo, era comunque inferiore alla media edittale e, soprattutto, era stata sufficientemente giustificata. I giudici di merito avevano infatti sottolineato la gravità della condotta (detenzione di stupefacenti di diverso tipo) e la personalità negativa dell’imputato, gravato da precedenti penali. Questi elementi, previsti dall’art. 133 c.p., costituiscono una motivazione idonea e non manifestamente illogica, insindacabile in sede di legittimità.
Gli Effetti dell’Inammissibilità sulla Prescrizione
Infine, la Corte ha ribadito un principio consolidato: l’inammissibilità originaria del ricorso impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale. Di conseguenza, preclude al giudice di legittimità la possibilità di rilevare un’eventuale causa di estinzione del reato, come la prescrizione, intervenuta successivamente alla sentenza di secondo grado. La presentazione di un ricorso inammissibile cristallizza la situazione giuridica, rendendo definitiva la condanna.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la redazione di un ricorso per cassazione richiede rigore tecnico e argomentativo. Non è sufficiente contestare genericamente una decisione per ottenere un nuovo esame. È necessario individuare specifiche violazioni di legge o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. In caso contrario, il risultato sarà non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, senza alcuna possibilità di beneficiare di eventuali cause di estinzione del reato maturate nel frattempo.
Perché un ricorso contro una pena ritenuta eccessiva può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso di questo tipo è dichiarato inammissibile se è generico, ovvero se si limita a lamentare l’entità della sanzione senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza individuare specifiche violazioni di legge o vizi logici.
Cosa succede alla prescrizione del reato se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità originaria del ricorso impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale e, di conseguenza, preclude alla Corte di Cassazione la possibilità di rilevare l’eventuale prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di secondo grado.
È sufficiente lamentare l’eccessività della pena per ottenere una sua riduzione in Cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione non riesamina il merito della decisione, ma valuta solo la correttezza giuridica e la logicità della motivazione. Per ottenere un annullamento, è necessario dimostrare che il giudice di merito ha violato la legge o ha fornito una motivazione manifestamente illogica nel determinare la pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18769 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18769 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’unico motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME, mediante il quale è stata lamentata l’eccessività della pena, in quanto determinata in misura distante dal minimo edittale di sei mesi di reclusione previsto per il delitto di cui all’art. 73, comma, d.P.R. 309/90, è inammissibile, sia a causa della sua genericità, essendo privo di qualsiasi considerazione della condotta e della personalità del ricorrente, oltre che confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata; sia perché è volto a censurare una valutazione di merito, ossia quella di adeguatezza della pena, esclusivamente sul piano della sua congruità, senza individuare violazioni di legge o vizi della motivazione, ma solo lamentandosi della eccessività della sanzione; sia, infine, perché l’adeguatezza della pena, comunque inferiore alla media edittale e dunque non richiedente analitica o diffusa motivazione, è stata sufficientemente giustificat sottolineando la gravità della condotta, a causa della detenzione di sostanze stupefacenti di diverso tipo, e la personalità negativa dell’imputato, a causa dei precedenti da cui gravato: si tratta di motivazione idonea e non manifestamente illogica, essendo stati indicati gli elementi, tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen., giudicati prevalen valutazione di gravità della condotta e nel giudizio negativo formulato sul cont dell’imputato, non sindacabile sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio legittimità.
Considerato che l’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo de eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, COGNOME Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, COGNOME, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, COGNOME Scalora, Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966).
Rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente