Inammissibilità Ricorso Generico: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione sul concetto di inammissibilità del ricorso generico nel processo penale. Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna, i motivi del suo ricorso non possono essere vaghi o astratti, ma devono individuare con precisione le critiche mosse alla decisione del giudice. La Corte di Cassazione, con questa pronuncia, ribadisce un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso: Una Condanna e un Appello Generico
Il caso trae origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, già gravato da precedenti condanne, vedeva la sua pena aggravata per effetto dell’applicazione della recidiva.
Contro la sentenza di secondo grado, emessa dalla Corte d’Appello di Firenze, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione. Tuttavia, i motivi addotti a sostegno del ricorso venivano giudicati dalla Suprema Corte come meri lamenti sulla ricostruzione dei fatti, e non come specifiche censure di violazioni di legge. In particolare, la contestazione relativa all’applicazione della recidiva era stata formulata in modo del tutto generico, limitandosi a una critica astratta delle ragioni che avevano portato il Tribunale, in primo grado, a disporre l’aumento di pena.
La Decisione e l’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, i motivi presentati non erano consentiti in sede di legittimità. Essi, infatti, si traducevano in semplici “doglianze in punto di fatto”, ossia in un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa alla Suprema Corte.
La Corte ha sottolineato che, anche a fronte di una possibile carenza di motivazione da parte della Corte d’Appello sulla conferma della recidiva, il motivo d’appello originario era talmente generico da non meritare una risposta analitica. L’appello si era limitato a una contestazione astratta, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni del primo giudice, il quale aveva giustificato l’aumento di pena evidenziando come le condotte dell’imputato non fossero episodi isolati, ma l’espressione di una “maggiore capacità a delinquere” in linea con i precedenti penali.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un pilastro del nostro sistema processuale: la specificità dei motivi di ricorso. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a esprimere un dissenso generico rispetto alla sentenza impugnata. Deve, al contrario, indicare in modo chiaro e preciso quali norme di legge si assumono violate e perché la motivazione del giudice di merito sarebbe illogica o contraddittoria.
Nel caso specifico, la critica all’applicazione della recidiva era stata posta in termini vaghi, senza attaccare il nucleo del ragionamento del Tribunale, che aveva valorizzato la serialità dei comportamenti dell’imputato come indice di una sua particolare propensione a delinquere. Di fronte a un motivo d’appello così debole e astratto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso non superasse il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per la difesa: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore e specificità. L’inammissibilità del ricorso generico non è un mero formalismo, ma una regola posta a garanzia dell’efficienza del sistema giudiziario e del corretto funzionamento dei diversi gradi di giudizio. La Corte di Cassazione ha il compito di assicurare l’uniforme interpretazione della legge, non di riesaminare i fatti come un giudice di merito. Pertanto, un ricorso che non solleva questioni di pura legittimità è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano costituiti da “mere doglianze in punto di fatto”, cioè contestazioni sulla valutazione dei fatti, non ammesse in sede di legittimità. Inoltre, la critica sull’applicazione della recidiva era stata formulata in modo del tutto generico e astratto.
Cosa significa che un motivo di appello è “generico”?
Secondo l’ordinanza, un motivo è generico quando si limita a una contestazione astratta delle ragioni del giudice, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. Non identifica una critica puntuale ma esprime un dissenso vago.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna impugnata è così diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13449 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13449 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CODICE_FISCALE ) nato a PISTOIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visi gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. e applicazione della recidiva non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto tenuto conto che, pur in carenza di motivazione della conferma della recidiva nella sentenza impugnata, il motivo di appello proposto era del tutto generico, limitandosi ad una contestazione astratta delle ragioni che il Tribunale aveva illustrato a fondamento dell’aumento di pena precisando che le condotte poste in essere dall’imputato non erano isolate ed episodiche ma espressione di maggiore capacità a delinquere in linea con le precedenti condanne.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così decisol’8 marzo 2024