Inammissibilità Ricorso Generico: Quando l’Appello è Destinato a Fallire
Nel processo penale, la precisione e la specificità dei motivi di ricorso non sono un mero formalismo, ma un requisito fondamentale per l’accesso alla giustizia. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando l’inammissibilità di un ricorso generico e chiarendo su chi grava l’onere di provare la particolare tenuità del fatto. Questo caso offre spunti cruciali per comprendere come un’impostazione difensiva superficiale possa precludere ogni possibilità di successo in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna del titolare di una macelleria, ritenuto responsabile del reato previsto dall’art. 516 c.p. per aver messo in vendita sostanze alimentari non genuine. La Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Questione dell’Inammissibilità del Ricorso Generico
Il cuore della questione non risiede tanto nel merito del reato contestato, quanto nella modalità con cui è stato presentato il ricorso. La difesa si è limitata a enunciare la presunta violazione di legge, senza fornire alcuna argomentazione concreta a sostegno. In pratica, ha semplicemente affermato che il fatto era di particolare tenuità, senza spiegare perché, sulla base degli elementi processuali, tale qualifica dovesse essere riconosciuta.
La Corte Suprema ha colto immediatamente questo difetto, qualificando il motivo come “generico”. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’art. 131-bis c.p. individua un limite negativo alla punibilità, la cui prova è a carico dell’imputato. È quest’ultimo che deve allegare elementi specifici per dimostrare che l’offesa è stata minima e il suo comportamento non abituale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sull’inosservanza dell’art. 581, lett. d), c.p.p., che impone la specificità dei motivi. Un’affermazione generica, non supportata da un’adeguata argomentazione, non consente alla Corte di valutare la fondatezza della doglianza.
Di conseguenza, stante l’inammissibilità del ricorso generico, e non ravvisando un’assenza di colpa da parte del ricorrente, la Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. I giudici hanno sottolineato che l’asserto relativo a violazioni di legge e vizi di motivazione era stato “soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno”. Il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione idonea a giustificare perché il fatto dovesse essere considerato di particolare tenuità. Questa omissione rende il motivo di ricorso non solo debole, ma processualmente inesistente.
La genericità dei motivi è una causa di inammissibilità prevista esplicitamente dall’art. 591, lett. c), c.p.p. La Corte ha ribadito che spetta all’imputato che invoca l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. fornire alla Corte gli elementi fattuali e giuridici specifici su cui fondare la propria richiesta. In assenza di tale sforzo argomentativo, il ricorso si riduce a una mera petizione di principio, che non può essere accolta.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rappresenta un monito importante per la prassi forense. La redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi critica e dettagliata della sentenza impugnata. Non è sufficiente enunciare un principio di diritto o lamentare un vizio; è indispensabile argomentare, confrontarsi con le motivazioni del giudice di merito e indicare specificamente gli elementi che ne dimostrano l’erroneità. Il principio dell’inammissibilità del ricorso generico serve a garantire la serietà e la funzionalità del giudizio di legittimità, evitando che la Corte Suprema venga sommersa da impugnazioni pretestuose o prive di un reale contenuto critico. Per gli imputati e i loro difensori, la lezione è chiara: l’onere della prova, anche per cause di non punibilità come la particolare tenuità, richiede un impegno attivo e documentato.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico. L’imputato si è limitato a enunciare la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) senza fornire alcuna argomentazione o elemento specifico a sostegno della sua tesi, violando così il requisito di specificità dei motivi di ricorso.
Su chi ricade l’onere di dimostrare la particolare tenuità del fatto?
Secondo la Corte, la prova della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è a carico dell’imputato. È lui che deve allegare e indicare gli elementi specifici idonei a dimostrare che il fatto commesso è di minima offensività.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40178 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40178 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAVIGLIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo condanna alla pena anni uno di reclusione per il reato di cui all’art. 516 cod. pen., per aver, in qualità di tit RAGIONE_SOCIALE, posto in vendita sostanze alimentari non genuine.
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazion legge in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
Il motivo appare generico. Si è affermato che il disposto di cui all’art. 131-bis cod. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorre demandata all’imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti median l’indicazione di elementi specifici (Sez.3, n. 13657 del 16/02/2024, Rv. 286101; Sez.2, n.32989 del 10/04/2015, Rv. 264223). Viceversa, l’asserto relativo alla sussistenza violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione sostegno. Nel caso di specie, il ricorrente non fornisce alcuna spiegazione idonea a giustific perché il fatto dovrebbe essere qualificato come di particolare tenuità. L’inosservanza disposto dell’art. 581, lett. d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei moti è prevista dall’art. 591, lett. c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28/11/2025
Il consigliere estensore