Inammissibilità Ricorso Generico: La Guida Completa alla Decisione della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e rigore formale. Un errore comune, ma fatale, è la formulazione di motivi di appello vaghi. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 44864/2024 offre un chiaro monito sull’inammissibilità del ricorso generico, sottolineando come la mancanza di specificità conduca inevitabilmente al rigetto dell’impugnazione. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e impone agli avvocati un’attenta e puntuale redazione degli atti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna per il reato di truffa, previsto dall’art. 640 del codice penale. L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di impugnare tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità. Il ricorso, tuttavia, si basava su un unico motivo di doglianza, incentrato su una critica generale alla sentenza di secondo grado.
La Decisione e l’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se la condanna per truffa fosse giusta o meno. La sua decisione si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. Il ricorso è stato respinto perché ritenuto ‘generico per indeterminatezza’, in quanto privo dei requisiti essenziali prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Di conseguenza, l’appellante è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte è tanto sintetica quanto incisiva. I giudici hanno evidenziato che l’unico motivo di ricorso si limitava a contestare genericamente la motivazione della sentenza d’appello, senza però indicare ‘minimamente gli elementi che sono alla base della censura formulata’.
L’articolo 581 del codice di procedura penale impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono. Nel caso di specie, il ricorrente non ha permesso al giudice dell’impugnazione di ‘individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato’. In altre parole, la critica era così vaga da non consentire alla Corte di capire quali specifici passaggi della sentenza impugnata fossero ritenuti errati e perché. La Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza d’appello era ‘logicamente corretta’ e che, a fronte di ciò, il ricorso non offriva alcun appiglio concreto per una revisione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche per gli Avvocati
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale. Per gli avvocati, ciò significa che ogni impugnazione deve essere costruita su critiche precise, dettagliate e argomentate. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico con la decisione del giudice precedente. È necessario:
1. Identificare con esattezza i punti della motivazione che si intendono contestare.
2. Spiegare le ragioni giuridiche e fattuali per cui tali punti sono ritenuti errati.
3. Fornire alla Corte tutti gli elementi necessari per comprendere la censura e valutarne la fondatezza.
Ignorare questi precetti porta all’inammissibilità del ricorso generico, con conseguente spreco di tempo e risorse, oltre a sanzioni economiche per il cliente. La pronuncia in esame è un utile promemoria dell’importanza della diligenza e della tecnica nella redazione degli atti difensivi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘generico per indeterminatezza’. Mancava dei requisiti specifici richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, non indicando in modo chiaro e puntuale gli elementi di critica contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la critica mossa alla sentenza precedente è vaga e non consente al giudice dell’impugnazione di identificare con precisione quali parti della decisione sono contestate e per quali ragioni di diritto o di fatto. Non basta affermare che la motivazione è sbagliata, bisogna spiegare dove e perché.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Oltre al rigetto del suo ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44864 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44864 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TARANTO il 27/01/1969
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza del motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenz impugnata a pag. 6 logicamente corretta, non indica minimamente gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 29 ottobre 2024
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