Ricorso Generico in Cassazione: Analisi di una Condanna all’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede rigore, precisione e, soprattutto, la capacità di formulare censure specifiche e pertinenti. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze negative che derivano dalla presentazione di un ricorso generico, ovvero un’impugnazione fondata su motivi vaghi e assertivi. Vediamo come la Suprema Corte ha affrontato il caso, ribadendo principi fondamentali della procedura penale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per i reati di truffa e falso. In secondo grado, la Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la prima sentenza, concedendo all’imputato le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena in senso più favorevole. Nonostante ciò, l’imputato decideva di proseguire il percorso giudiziario, proponendo ricorso per Cassazione.
L’atto di impugnazione, tuttavia, si basava su un unico motivo: la presunta carenza di motivazione da parte dei giudici di merito riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti contestati.
L’Unico Motivo di Ricorso e la sua Genericità
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nell’analisi di questo unico motivo di ricorso. I giudici hanno rilevato che la doglianza era stata formulata in termini “patentemente generici”. In altre parole, il ricorrente si era limitato a un’affermazione astratta, sostenendo una presunta mancanza di motivazione senza però collegare questa critica agli elementi specifici del caso, alle prove raccolte o alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Questo tipo di impugnazione non permette alla Corte di svolgere il proprio ruolo di giudice di legittimità, che non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
L’Inammissibilità del Ricorso Generico: Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, applicando un principio consolidato nella giurisprudenza. Un ricorso per Cassazione, per superare il vaglio di ammissibilità, deve essere specifico. I motivi non possono essere mere asserzioni o lamentele astratte, ma devono confrontarsi criticamente con la decisione impugnata, evidenziando in modo puntuale gli errori di diritto o i vizi logici della motivazione.
Nel caso di specie, il ricorso generico è stato considerato tale proprio perché conteneva un’allegazione del tutto assertiva e non correlabile al caso concreto. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali che sanciscono l’inammissibilità di ricorsi che non si misurano con le ragioni esposte nel provvedimento giudiziario che intendono contestare.
La decisione si fonda sull’articolo 616 del codice di procedura penale, che disciplina le conseguenze dell’inammissibilità. La Corte ha ritenuto che la palese genericità del motivo evidenziasse un profilo di colpa da parte del ricorrente nel proporre un’impugnazione priva dei requisiti minimi richiesti dalla legge.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di legittimità: la superficialità e la genericità non sono ammesse. La presentazione di un ricorso generico non solo è destinata all’insuccesso, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. La condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende funge da deterrente contro impugnazioni dilatorie o palesemente infondate. La decisione sottolinea l’importanza di un’attenta e scrupolosa preparazione degli atti processuali, che devono essere sempre fondati su argomentazioni solide, specifiche e pertinenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su un unico motivo ritenuto “patentemente generico”. Le censure erano formulate in modo del tutto assertivo e non erano specificamente correlate alle argomentazioni e ai fatti della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ravvisando una colpa nell’aver presentato un’impugnazione palesemente infondata, la Corte ha condannato il ricorrente a versare un’ulteriore somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per motivo di ricorso “generico”?
Un motivo di ricorso è considerato “generico” quando si limita a enunciare una critica astratta alla sentenza (ad esempio, “manca la motivazione”) senza però confrontarsi in modo specifico con le ragioni esposte dai giudici nel provvedimento impugnato e senza indicare puntualmente dove e perché la motivazione sarebbe carente o illogica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3193 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3193 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANDURIA il 05/08/1973
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che in parziale riforma della prima decisione, ha concesso le circostanze attenuanti generiche equivale con giudizio di equivalenza e rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone nel resto la condanna per i reati di cui agli artt. 640, comma 2, n. 1, cod. pen. (capo 1), 4 61, comma 1, n. 2, cod. pen. (capo 2);
considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale si denuncia la carenza di motivazi in ordine alla qualificazione giuridica del fatto – è patentemente generico poiché contiene la pre allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/10/2024.