Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28068 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28068 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a PORDENONE il 01/11/1982
NOME nato a TREVIGLIO il 25/08/1987
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME Junior;
rilevato che il primo motivo è meramente ripetitivo e ‘di stile’, teso alla
rivalutazione del fatto anziché alla formulazione di critiche di legittimità, riproponendo la versione difensiva perché incapace di elaborare, sul piano
concettuale, alcuna deduzione che ‘sposti’ l’oggetto dello scrutinio dal fatto alla sentenza, enucleando uno dei profili motivazionali che, soli, possono essere in
questa sede considerati (mancanza, contraddittorietà o manifesta – e non ‘mera’
o ‘semplice’ o ‘sola’ – illogicità); paradigmatica, in tal senso, è la enfatica, quanto errata, evocazione, nel primo motivo, della violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.
-norma di natura processuale- per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità dell
doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma
1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera b) -come nel caso- ovvero c) della medesima disposizione, nella
parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. Filardo Rv. 280027 – 04); la Corte in ogni caso ha adeguatamente risposto ad ogni profilo attinente alla responsabilità a pg. 6, evidenziando in particolare l’inattendibilità della tesi difensiva incentrata sull’inconsapevolezza di NOME dell’illiceità della condotta del fratello, non solo (come pretende il ricorso) sull’uso della carta nella disponibilità di questi per perpetrare la truffa, ma anche sugli scambi WhatsApp tra i due, non menzionati nel motivo;
considerato che il secondo ed il terzo motivo (su qualificazione dei fatti e entità della pena) sono totalmente generici, non indicando alcuna ragione specifica di violazione di legge e di vizio di motivazione rispettivamente, a fronte di una motivazione che si è profusa, tra pg. 6 e pg.8 in relazione ad entrambi i menzionati aspetti;
rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 1 luglio 2025.