Inammissibilità del Ricorso per Genericità: Cosa Significa?
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale che richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza fondamentale di rispettare i requisiti di forma previsti dalla legge, pena una severa dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa ordinanza sottolinea come la genericità dei motivi non sia una semplice svista, ma un vizio insanabile che impedisce al giudice di entrare nel merito della questione.
I Fatti di Causa
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un’imputata, condannata dalla Corte d’Appello per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). La ricorrente, attraverso il suo difensore, ha impugnato la sentenza di condanna deducendo, con un unico motivo, una generica violazione di legge. In particolare, lamentava una presunta errata valutazione della sua responsabilità penale, la mancata considerazione di cause di non punibilità e contestava il trattamento sanzionatorio applicato, senza però fornire argomentazioni specifiche a supporto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non si basa su una valutazione del torto o della ragione dell’imputata, ma su un difetto preliminare e formale dell’atto di impugnazione. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse totalmente privo dei requisiti minimi richiesti dall’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Di conseguenza, oltre a respingere il ricorso, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Importanza della Specificità nell’Inammissibilità del Ricorso
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno giustificato l’inammissibilità del ricorso. La Corte ha evidenziato che l’articolo 581 del codice di procedura penale impone all’appellante di indicare in modo specifico “le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. Nel caso di specie, questo requisito è stato completamente disatteso.
Il ricorso si limitava a chiedere l’annullamento della sentenza impugnata attraverso affermazioni generiche e apodittiche, senza sviluppare alcuna tesi difensiva concreta. Mancava un’analisi critica della motivazione della sentenza di secondo grado e l’individuazione di specifici profili di censura. In pratica, l’atto di impugnazione era un guscio vuoto, una mera richiesta di revisione senza alcun fondamento argomentativo.
La Corte ha ribadito che la genericità dei motivi, secondo quanto previsto dall’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, costituisce una causa specifica di inammissibilità. Non è sufficiente enunciare un dissenso, ma è necessario articolare una critica ragionata e puntuale al provvedimento che si intende contestare.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità del Ricorso
Questa ordinanza offre un importante monito per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso in Cassazione non può essere superficiale. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione, che permette al giudice di comprendere le censure e di esercitare il proprio controllo di legittimità. Un ricorso generico non solo è inutile, perché non verrà esaminato nel merito, ma è anche dannoso. La dichiarazione di inammissibilità comporta, infatti, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, aggravando la posizione della parte che ha promosso l’impugnazione. La sentenza di condanna diventa così definitiva, precludendo ogni ulteriore possibilità di difesa nel merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua ‘assoluta genericità’. La ricorrente si è limitata a chiedere l’annullamento della sentenza senza indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle proprie tesi, come richiesto dall’art. 581 cod. proc. pen.
Cosa richiede la legge per la validità di un ricorso?
La legge, in particolare l’articolo 581, lettera d), del codice di procedura penale, richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. Non sono ammesse affermazioni generiche o semplici manifestazioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4372 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4372 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 10/04/1985
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
COGNOME NOME ricorre avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73 comma d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo dì ricorso, violazione dì legge in ordine al affermazione della responsabilità, non essendo stata accertata la presenza 1..rca rirs -e -Crii cause di non punibilità, nonché in ordine al trattamento sanzionatorio.
Considerato che l’art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l’indicazione specific ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti a sost del ricorso. La ricorrente, infatti, sì limita ad invocare l’annullamento della sentenza impug senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuar analizzare, al di là, di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all’ap motivazionale a fondamento del decisum.
L’inosservanza del disposto dell’alt 581 lett. d) cod. proc. pen., sotto il profil genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art 591, lett. c), cod. proc. pen, quale inammissibilità.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorren al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente