Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15305 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15305 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 01/01/1980
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 27.09.2024, la Corte d’Appello di Bari ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale cittadino in data 01.02.2024, che aveva riconosciub COGNOME Vito colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90, condannando o alla pena anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 2.800,00 di multa.
Avverso tale decisione propone ricorso l’imputato, a mezzo del difens we di fiducia deducendo il vizio di mancanza di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. e) cod proc.pen. riferimento alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.
Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non offrirebbe alcuna r lotivazione ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Questo Collegio rileva, anzitutto, l’evidente carenza di specificità del mot vo di ri limitandosi il ricorrente a enunciare una generica “mancanza di motivazione” in relazione a sussistenza di eventuali cause di proscioglimento, senza neppure indicare quali ;arebbero, ne caso concreto, le ipotesi proscioglitive che la Corte territoriale avrebbe omesso di considera
La Corte territoriale ha, invero, esaminato analiticamente il compend o probatori valorizzando la quantità di sostanza stupefacente (20 grammi di cocaina comples.: sivi), l’elev principio attivo (con purezza quasi all’80%), le modalità di confezionamen 😮 in dos comportamento dell’imputato che ha tentato di darsi alla fuga, nonché la confe ;sione resa sede di interrogatorio di garanzia. Tali elementi, come correttamente rilevato dai giudi merito, escludono in radice l’applicabilità di cause di non punibilità.
Ebbene, ritiene il Collegio che il motivo sopra richiamato sia nnanifestamentq infondato, quanto generico, in fatto, privo di confronto con la decisione impugnata, no scandito necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (( ass., sez. n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privo di analisi censoria degli argomenti posti 3 fondamento della affermazione della penale responsabilità del prevenuto.
La mera evocazione di una verifica ex art. 129 c.p.p., senza precisare c uali cause proscioglimento sarebbero state trascurate, rappresenta un’inammissibile scllecitazione questa Corte a compiere una rivisitazione del materiale probatorio, inibita in sede di legitti
Nel caso di specie, l’approfondita motivazione della sentenza impugnz ta – che ha puntualmente dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto provata la penale -esponsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio – contiene in sè la valutazione sull’in ;ussiste cause di proscioglimento.
Si osserva, peraltro, che la Corte territoriale ha specificamente affrontato e disatt tema della “particolare tenuità del fatto”, nonché quello della recidiva e del e atten dimostrando così di aver compiuto un vaglio completo di tutti gli aspetti rilevanti Iella vic
4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod proc.pen condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandt si assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament) delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente