Inammissibilità Ricorso Generico: la Cassazione Ribadisce i Requisiti di Specificità
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, del 31 maggio 2024, offre un’importante lezione sui requisiti fondamentali per presentare un ricorso efficace. Il caso in esame sottolinea come l’inammissibilità del ricorso generico sia una conseguenza inevitabile quando i motivi presentati sono vaghi, ripetitivi e non si confrontano criticamente con la sentenza impugnata. Questo principio è cruciale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e il ruolo della Suprema Corte come giudice di legittimità.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la propria condanna, sollevando diverse censure relative alla valutazione delle prove, alla sussistenza di elementi oggettivi e soggettivi del reato e al trattamento sanzionatorio, inclusa la mancata concessione di attenuanti e la contestazione di specifiche aggravanti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. La decisione si fonda su una valutazione netta dei motivi di ricorso, giudicati privi dei requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge.
Le Motivazioni: le ragioni dell’inammissibilità del ricorso generico
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi principali, entrambi riconducibili al concetto di inammissibilità del ricorso generico.
In primo luogo, i giudici hanno rilevato che il ricorso era, in larga parte, una semplice replica di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. I motivi erano formulati in termini di ‘estrema genericità’, specialmente con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, all’aggravante legata a precedenti condotte di evasione e furto (art. 61 n. 2 c.p.) e all’aggravante teleologica. La Corte di Cassazione ha evidenziato come la sentenza di merito avesse fornito argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali e logicamente coerenti, che il ricorso non era riuscito a scalfire con critiche pertinenti e specifiche.
In secondo luogo, è stata criticata la genericità della doglianza relativa alla mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, che disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il ricorrente si era limitato a lamentare un presunto difetto di motivazione, senza però specificare quali argomentazioni avesse presentato in appello a sostegno della sua richiesta. In pratica, ha mosso un’accusa vaga senza fornire alla Corte gli strumenti per valutarne la fondatezza.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sul merito dei fatti. Per essere ammissibile, un ricorso deve contenere motivi specifici che identifichino chiaramente gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte o formulare critiche vaghe equivale a presentare un atto destinato all’inammissibilità. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia è un monito a redigere atti di impugnazione rigorosi, dettagliati e capaci di un confronto critico e costruttivo con le motivazioni del giudice di merito. Per l’imputato, la conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’onere di ulteriori spese processuali.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano una ripetizione generica di censure già esaminate e respinte in appello e mancavano della specificità richiesta dalla legge, non riuscendo a contestare efficacemente le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che la lamentela è formulata in modo vago, impreciso e non specifico. Un motivo generico non individua chiaramente l’errore di diritto o il vizio logico della decisione contestata, limitandosi a una critica superficiale o alla mera riproposizione di tesi già smentite.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27583 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27583 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
i
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché
-per un verso replica, peraltro in termini di estrema genericità ( soprattutto con riguard secondo motivo), profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del mer con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difens coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla sussistenza dei costituti oggettivi (sulla violenza oppositiva si ve punti 5.1.1. e 5.1.3 della sentenza gravata) e soggettivi (non contestati con specifi dall’appello e comunque travolti dalle considerazioni complessive spese in sentenza dalla Corte del merito, con particolare riguardo alle incontrovertibili indicazioni offerte su dell’aggravante contestata ex art 61 n. 2 in relazione alle pregresse condotte di evasione e fur punto 52), alla aggravante della teleologica, al mancato riconoscimento delle generiche ( punt 5.3);
-per altro verso, altrettanto genericamente, lamenta un asserito difetto di motivazio quanto alla mancata applicazione dell’ari 131 bis cod. proc. pen. senza mai precisare il porta delle argomentazioni spese in appello a sostegno di una siffatta richiesta, assertivament pretermesse dalla Corte del merito;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 maggio 2024.