Inammissibilità del ricorso: quando i motivi sono generici e ripetitivi
L’inammissibilità del ricorso è una delle questioni procedurali più rilevanti nel processo penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i principi fondamentali che regolano l’accesso al giudizio di legittimità, sottolineando come la genericità, la ripetitività e la tardività dei motivi proposti conducano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità penale per il delitto previsto dall’art. 348 del codice penale. L’imputato basava la propria impugnazione su tre motivi principali:
1. L’eccezione di incompetenza territoriale del giudice.
2. La contestazione della sua ritenuta responsabilità per il reato ascrittogli.
3. La censura per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale.
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, dichiarandolo inammissibile.
L’analisi della Cassazione sulla inammissibilità del ricorso
La Suprema Corte ha smontato, uno per uno, i motivi del ricorso, evidenziandone le criticità procedurali che ne hanno determinato l’esito negativo. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in materia di requisiti formali e sostanziali delle impugnazioni.
La questione dell’incompetenza territoriale
Il primo motivo, relativo all’incompetenza territoriale, è stato giudicato “indeducibile”. La Corte ha specificato che tale eccezione deve essere sollevata in fasi processuali precedenti e non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità. Peraltro, la stessa sentenza d’appello impugnata aveva già evidenziato questa omissione, rendendo il motivo palesemente infondato.
La ripetitività dei motivi e la loro inammissibilità
Anche il secondo motivo, con cui si contestava la responsabilità penale, è stato bocciato. La Cassazione ha rilevato come esso fosse meramente “riproduttivo” di una questione identica, già sollevata in appello e adeguatamente confutata dai giudici di secondo grado. Un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, ma deve individuare vizi specifici (violazione di legge o vizio di motivazione) nella sentenza impugnata.
La genericità del motivo sulla particolare tenuità del fatto
Infine, il terzo motivo è stato considerato “generico”. Il ricorrente lamentava la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. senza, tuttavia, fornire un’adeguata “articolazione” del motivo. La Corte ha chiarito che, di fronte a un motivo di gravame così formulato in modo vago e privo di specificità, il giudice d’appello non era nemmeno tenuto a fornire una motivazione dettagliata sul punto. Questa carenza si traduce in una “genetica inammissibilità” che si riflette anche nel giudizio di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si concentrano sull’importanza del rispetto delle regole procedurali per accedere al giudizio di legittimità. Un ricorso deve essere specifico, pertinente e non meramente ripetitivo. L’eccezione di incompetenza territoriale va sollevata nei termini previsti dal codice di rito. La contestazione della responsabilità deve attaccare vizi logici o giuridici della sentenza impugnata, non riproporre semplicemente una diversa lettura dei fatti. Infine, la richiesta di applicazione di istituti favorevoli, come la non punibilità per tenuità del fatto, deve essere supportata da argomentazioni specifiche e dettagliate, non potendo risolversi in una mera enunciazione di principio.
Conclusioni
La decisione in commento rappresenta un monito fondamentale: l’accesso alla giustizia, e in particolare al giudizio di Cassazione, è subordinato al rigoroso rispetto di oneri formali e sostanziali. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è solo un esito processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento ribadisce che un’impugnazione efficace richiede precisione, specificità e la capacità di individuare i reali vizi del provvedimento contestato, evitando la sterile riproposizione di argomenti già vagliati e respinti.
Quando un motivo di ricorso per Cassazione viene considerato generico?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando è privo della necessaria articolazione, ovvero non espone in modo chiaro, specifico e dettagliato le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la censura, come nel caso della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. senza adeguate argomentazioni.
È possibile sollevare per la prima volta in Cassazione l’eccezione di incompetenza territoriale?
No, la Corte ha stabilito che l’eccezione di incompetenza territoriale è indeducibile in sede di legittimità se non è stata proposta nella pertinente fase processuale precedente, come previsto dalle norme procedurali.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9856 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9856 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 20/11/1985
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si eccepisce l’incompetenza territoriale è inde in quanto non proposto nella pertinente fase processuale, omissione evidenziata dalla impugnata;
rilevato che il secondo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità per il cui all’art. 348 cod. pen. è riproduttivo di identica questione adeguatamente conf Corte di appello (pag. 3);
rilevato che generico risulta il motivo con cui si censura la mancata applicazione del di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. che la Corte di appello non era tenuta a m anche in ragione della genetica inammissibilità del motivo di gravame, privo della n articolazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025.