Inammissibilità Ricorso: Quando la Genericità dei Motivi Sbarra la Via alla Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la precisione e la specificità dei motivi siano requisiti fondamentali per accedere al giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione ha recentemente dichiarato l’inammissibilità del ricorso di un imputato, confermando la decisione della Corte d’Appello e condannandolo al pagamento delle spese. Analizziamo i dettagli di questa pronuncia per comprendere i principi applicati.
Il Contesto Processuale: la Negata Pena Sostitutiva
La vicenda trae origine dalla decisione della Corte d’Appello di Lecce, la quale aveva rigettato la richiesta dell’imputato di ottenere una pena sostitutiva, specificamente il lavoro di pubblica utilità, come previsto dall’art. 20-bis del codice penale. La Corte territoriale aveva motivato il suo diniego basandosi su un giudizio negativo riguardo alle prospettive di emendabilità del condannato. Tale valutazione era fondata sul concreto pericolo di recidiva, desunto dai numerosi precedenti penali specifici a carico dell’individuo.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di doglianza.
La Valutazione sull’Inammissibilità del Ricorso da Parte della Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo di ricorso affetto da “genericità assoluta”. In pratica, le argomentazioni presentate dal ricorrente non erano in grado di confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione congrua e logica per la sua decisione, e il ricorso non ha mosso critiche puntuali e pertinenti a tale ragionamento.
Gli Ermellini hanno sottolineato che le valutazioni della Corte d’Appello sul pericolo di recidiva non presentavano vizi logici evidenti. Di conseguenza, tali apprezzamenti di merito non possono essere oggetto di una nuova e autonoma rivalutazione in sede di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un organo che controlla la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni.
Anche una memoria difensiva presentata successivamente è stata giudicata inefficace, in quanto si limitava a reiterare le stesse censure generiche, senza superare i profili di inammissibilità già riscontrati.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nel principio secondo cui un ricorso per Cassazione, per superare il vaglio di ammissibilità, deve essere specifico e non limitarsi a una generica contestazione della decisione impugnata. Il ricorrente ha il dovere di indicare con precisione le parti della motivazione che ritiene errate e le ragioni giuridiche a sostegno della sua tesi.
Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva chiaramente ancorato il suo giudizio negativo a un elemento fattuale preciso: i plurimi precedenti specifici del condannato. Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso si è rivelato inefficace perché non ha saputo demolire la logicità di quel percorso argomentativo. La Cassazione ha quindi applicato l’art. 616 del codice di procedura penale, che prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chi opera nel diritto: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi critica e puntuale della sentenza che si intende impugnare. La mera riproposizione di argomenti già esaminati o la contestazione generica delle valutazioni di merito del giudice precedente non sono sufficienti per ottenere un esame nel merito. La decisione di inammissibilità del ricorso, con le relative conseguenze economiche per il ricorrente, serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a preservare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, garante dell’uniforme interpretazione della legge.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua “genericità assoluta”, in quanto non ha contestato in modo specifico e pertinente le motivazioni fornite dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata.
Qual era la ragione per cui la Corte d’Appello aveva negato la pena sostitutiva?
La Corte d’Appello aveva negato la pena sostitutiva sulla base di un giudizio negativo circa le prospettive di emendabilità del condannato, fondato sul ravvisato pericolo di recidiva desunto dai suoi plurimi precedenti penali specifici.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
In seguito alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46178 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46178 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a EDO( NIGERIA) il 07/01/1977
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai plurimi precedenti specifici, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che la memoria difensiva del 31/10/2024 rivolta a contestare l’inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità, non essendo neppure suscettibili di diretto apprezzamento in questa sede i documenti allegati alla memoria.
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 15 novembre 2024
Il Consigl” e estensore
Il Presidente