Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23762 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23762 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIFFONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME NOME COGNOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
Rilevato che il ricorrente lamenta:
1.Vizio di motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato ed alla valutazione delle prove acquisite, mancanza di certezza processuale in ordine alla responsabilità dell’imputato; 2. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.; 3. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione in relazione all’omessa concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato, quanto alla dedotta violazione dell’art. 131-bis cod. pen., che la motivazione offerta in sentenza è immune da censure: facendo buon governo dell’istituto, la Corte di merito ha correttamente escluso, alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell’intensità del dolo riscontrato, che il fatto, apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente alle risultanze istruttorie, non fosse di speciale tenuità.
Considerato che il riferimento ai plurimi precedenti specifici annoverati dal ricorrente – del tutto genericamente avversato dal ricorrente – risulta essere parimenti idoneo ai fini del diniego dell’applicazione dell’istituto, richiedendo la norma che il soggetto abbia commesso più reati della stessa indole ed essendo, dunque, irrilevante la mancata contestazione formale della recidiva.
Considerato, quanto al motivo terzo di ricorso, che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale, che, nel motivare il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p., evidenzia come il furto abbia comportato i danneggiamento della porta d’ingresso dell’esercizio commerciale, sicchè il danno patito dalla vittima non può essere considerato di entità irrisoria come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità ai fini dell’applicazione dell invocata attenuante).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
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