Inammissibilità Ricorso per Furto: Quando le Prove Indiziarie Bastano
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di inammissibilità del ricorso per furto, confermando la condanna di un imputato. La decisione sottolinea un principio fondamentale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio per rivalutare i fatti, ma un organo di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Questo caso offre spunti importanti sulla valenza delle prove indiziarie e sui limiti dell’impugnazione in sede di legittimità.
I Fatti di Causa
Un individuo veniva condannato per il reato di furto dalla Corte d’Appello di Torino. La sua responsabilità era stata affermata sulla base di una serie di elementi indiziari ritenuti gravi, precisi e concordanti. In particolare, l’uomo era stato sorpreso poco dopo la commissione del reato e nelle immediate vicinanze del luogo del delitto. L’elemento chiave a suo carico era il possesso di un’ingente quantità di monete, ritenuta compatibile con l’incasso di un esercizio commerciale, oggetto del furto. L’imputato, ritenendo la motivazione della sentenza d’appello insufficiente e illogica, proponeva ricorso per Cassazione.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso per Furto
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la sentenza impugnata presentava una motivazione appropriata, logica e priva di vizi giuridici. La Corte d’Appello aveva correttamente ricostruito la vicenda basandosi su acquisizioni probatorie definite e significative. Il ricorso dell’imputato, al contrario, non sollevava questioni di legittimità, ma mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, un compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su due pilastri principali.
In primo luogo, la valutazione degli elementi indiziari. La Cassazione ha ribadito che la responsabilità dell’imputato era stata logicamente desunta dalla concatenazione di tre elementi: la quasi immediatezza tra il fatto e il controllo, la vicinanza al luogo del furto e, soprattutto, il possesso di un quantitativo di monete del tutto compatibile con l’incasso sottratto. Questi elementi, visti nel loro insieme, costituivano un quadro probatorio solido e sufficiente a fondare la condanna.
In secondo luogo, la Corte ha confermato la correttezza del diniego dell’attenuante del danno di lieve entità (prevista dall’art. 62, n. 4, c.p.). La Corte d’Appello aveva motivato tale diniego in ragione della “rilevante entità della somma oggetto di sottrazione”. La Cassazione ha precisato che questa è una valutazione di merito, basata su un’analisi ponderata dei fatti, che non può essere sindacata in sede di legittimità se, come in questo caso, è supportata da una motivazione non manifestamente illogica.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma il ruolo della Corte di Cassazione come giudice della legittimità e non del merito. Un ricorso basato sulla contestazione della valutazione delle prove, già adeguatamente motivata nei gradi precedenti, è destinato all’inammissibilità. La conseguenza diretta, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, fissata nel caso di specie in 3.000 euro. La decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legge o illogicità manifeste della motivazione, non su una semplice speranza di ribaltare l’esito del giudizio di merito.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha stabilito che la sentenza d’appello era basata su una motivazione logica e coerente, fondata su prove indiziarie significative, e che il ricorso non sollevava vizi di legittimità ma mirava a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in quella sede.
Quali prove sono state considerate sufficienti per la condanna per furto?
La condanna si è basata su un insieme di prove indiziarie: l’imputato è stato fermato poco dopo il furto, in prossimità del luogo del reato, e trovato in possesso di un’ingente quantità di monete compatibile con l’incasso dell’esercizio commerciale derubato.
Per quale motivo non è stata concessa l’attenuante del danno di lieve entità?
L’attenuante non è stata concessa perché i giudici di merito hanno valutato la somma di denaro sottratta come di “rilevante entità”. La Corte di Cassazione ha confermato che questa valutazione rientra nel potere discrezionale dei giudici di merito e non è censurabile in sede di legittimità se la motivazione non è palesemente illogica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27307 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27307 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PAOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto di c all’imputazione, è manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
I motivi dedotti sono manifestamente infondati, atteso che la responsabilità del prevenuto per il furto delle monete è stata desunta dal fatto che il prevenuto veniva sorpreso – poco dopo il fatto ed in prossimità del luogo di commissione del delitto – nel possesso di numerose monete, per un quantitativo compatibile con l’incasso dell’esercizio commerciale oggetto di furto; l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è stata motivatamente negata in ragione dell rilevante entità della somma oggetto di sottrazione, secondo una ponderata valutazione di merito, ‘insindacabile nella presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
Il Con liere estensore
Il Pre i ente