Inammissibilità Ricorso Furto: Quando la ‘Particolare Tenuità del Fatto’ non si Applica
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato i confini applicativi dell’art. 131-bis del codice penale, noto come causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’. Il caso in esame ha portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per furto in abitazione, fornendo chiarimenti cruciali su quando tale istituto non può essere invocato. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Condanna per Furto in Abitazione
Due soggetti, condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di furto in abitazione in concorso, aggravato dall’uso della violenza sulle cose, hanno presentato ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato da entrambi era la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. A loro avviso, il fatto commesso avrebbe dovuto essere considerato di particolare tenuità e, pertanto, non punibile.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni dei ricorrenti, dichiarando i ricorsi inammissibili. La decisione si basa su una duplice argomentazione che chiarisce in modo definitivo perché, nel caso di specie, la causa di non punibilità non potesse trovare spazio.
L’analisi sull’inammissibilità del ricorso per furto
I Giudici di legittimità hanno ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato. Hanno sottolineato che il vizio di motivazione, come delineato dall’art. 606 del codice di procedura penale, si configura solo quando vi è un contrasto evidente tra l’argomentazione della sentenza e le massime di esperienza o altre affermazioni contenute nel provvedimento stesso. Nel caso analizzato, la motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata logica e coerente, priva di vizi censurabili.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha articolato la sua decisione su due pilastri fondamentali, uno di carattere formale e uno di carattere sostanziale.
Inapplicabilità Formale dell’Art. 131-bis c.p.
Il primo, e decisivo, motivo di esclusione dell’istituto risiede in un ostacolo puramente normativo. La Corte ha ribadito che il reato di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) non rientra formalmente nei limiti editali di pena previsti dalla legge per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. In altre parole, la cornice di pena stabilita dal legislatore per questo specifico delitto è superiore a quella che consentirebbe di valutarne la particolare tenuità. Questo sbarramento formale rende, di per sé, inapplicabile la causa di non punibilità, a prescindere da ogni valutazione sul caso concreto.
Inapplicabilità Sostanziale per le Modalità della Condotta
Ad abundantiam, la Corte ha aggiunto una seconda motivazione, basata sul merito della vicenda. Anche qualora l’istituto fosse stato formalmente applicabile, le modalità concrete con cui la condotta è stata posta in essere non avrebbero comunque permesso di qualificare il fatto come di ‘particolare tenuità’. Questa valutazione discrezionale del giudice di merito, se logicamente motivata come nel caso in esame, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale: l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. è subordinata a una verifica preliminare e invalicabile dei limiti di pena previsti per il reato contestato. Per il furto in abitazione, tale verifica ha esito negativo, rendendo superfluo ogni ulteriore esame sulla gravità del fatto. La decisione comporta per i ricorrenti la condanna definitiva, con l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, confermando l’importanza di una corretta impostazione dei motivi di ricorso in Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato ritenuto manifestamente infondato. La motivazione della sentenza impugnata non presentava i vizi logici o giuridici richiesti per un annullamento in sede di legittimità.
L’articolo 131-bis c.p. sulla particolare tenuità del fatto si può applicare al reato di furto in abitazione?
No, secondo l’ordinanza, l’art. 131-bis c.p. non si applica al reato di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.). Ciò è dovuto al fatto che questo reato non rientra nei limiti editali di pena stabiliti dalla legge come presupposto per l’applicazione della causa di non punibilità.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità dei loro ricorsi, i ricorrenti sono stati condannati in via definitiva al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31744 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31744 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a PALERMO il 15/11/1959 COGNOME nato a PALERMO il 30/11/1994
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato in concorso di cui agli artt. 624-bis, 625, n. 2) e art. 99, comma 4, con riferimento al solo COGNOME, cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo – con cui in entrambi i ricorsi lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. – è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 3-4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., essendo l’istituto invocato inapplicabile non solo perché il reato di furto in abitazione non rientra formalmente nei limiti editali previsti dalla legge ma anche perché nel merito, a ragione delle modalità con cui la condotta è stata posta in essere;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 settembre 2025
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NOME COGNOME
Il Presidente