Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48024 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48024 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CARMAGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 30 gennaio 2023 la Corte di appello di Torino, confermando la sentenza di primo grado, ha condanNOME NOME COGNOME alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e NOME COGNOME alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 e 423 cod.pen., commesso il 20 marzo 2020.
La Corte ha ritenuto provata la loro responsabilità dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie del COGNOME NOME e della correa COGNOME, separatamente giudicata, dalle risultanze investigative e da alcune intercettazioni disposte nell’ambito di altro procedimento, nonché dalla individuazione dell’interesse economico del COGNOME quale unico movente, ed ha respinto le doglianze in tema di trattamento sanzioNOMErio, ritenendo congrue e conformi al precetto dell’art. 133 cod.pen. le pene irrogate dal giudice di primo grado.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME, con due separati ricorsi predisposti dal loro difensore AVV_NOTAIO, articolando in ciascuno un unico motivo, con il quale si deduce la inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la carenza o illogicità della motivazione, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.
2.1. Nel proprio ricorso il COGNOME lamenta che la Corte di appello non ha dato il giusto peso alla sua fragilità psicologica, che lo ha indotto ad accondiscendere in modo incosciente a coadiuvare la COGNOME nel suo proposito criminoso, senza neppure comprendere bene cosa dovesse fare, tanto da presentarsi nel luogo da incendiare senza portare né benzina né un accendino, e da non saper fornire, neppure in udienza, un movente alla propria azione. Tale condizione ha inciso sulla sua capacità di autodeterminazione, e sulla sua capacità a delinquere. La congruità della pena, poi, è stata motivata con mere clausole di stile, in particolare quanto al diniego della richiesta sostituzione della pena detentiva con una sanzione alternativa.
2.2. Il COGNOME, nel proprio ricorso, lamenta l’erroneità della condanna, per essersi la Corte basata sulla chiamata in correità della COGNOME, nonostante contenga evidenti contraddizioni, senza tenere conto né della relazione intercorrente tra lui e la donna, né del fatto che l’attività era stata già ceduta facendo così venir meno il suo asserito movente economico, né del contenuto delle intercettazioni telefoniche. Anche nel suo ricorso si afferma che la
congruità della pena è stata motivata con mere clausole di stile, in particolare quanto al diniego della richiesta sostituzione della pena detentiva con una sanzione alternativa.
I ricorsi sono manifestamente infondati, e devono essere dichiarati inammissibili. La Corte ha ampiamente motivato le ragioni del rigetto delle impugnazioni, con riferimento alle questioni devolute, ed i ricorsi censurano la motivazione della sentenza con affermazioni del tutto generiche, senza confrontarsi con essa.
3.1. La doglianza del COGNOME in merito alla omessa valutazione della sua «fragilità psicologica» ripete il motivo di appello, che la sentenza impugnata ha ampiamente valutato e respinto applicando il notorio principio secondo cui gli stati psicologici, che non incidono sulla capacità di intendere e volere, non rilevano in ordine alla imputabilità e alla capacità di intendere e volere, che non è stata mai posta in dubbio nel corso del procedimento. La sentenza di questa Corte citata nel provvedimento impugNOME ribadisce un principio giurisprudenziale consolidato, ed esplicitato dalla sentenza Sez. Unite n. 9163 del 25/01/2005, Rv. 230317, e la Corte di appello lo ha correttamente applicato, valutando anche che il fatto di avere l’imputato materialmente compiuto l’azione incendiaria, addirittura versando il liquido infiammabile, attraverso il lucernario, all’interno di un negozio posto al piano terra di un edificio residenziale rende evidente che egli, in quel momento, era pienamente consapevole del reato che stava commettendo e della sua gravità, dal momento che stava addirittura mettendo in pericolo gli occupanti degli appartamenti posti ai piani superiori. Il ricorso non si confronta, quindi, con questa motivazione, incorrendo nel vizio di aspecificità e nella conseguente inammissibilità, dal momento che «L’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità» (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945) e che «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugNOME ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Anche il motivo relativo al trattamento sanzioNOMErio è generico e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello ha confermato la pena irrogata dal giudice di primo grado esplicitamente valutando la gravità del fatto e la personalità dell’imputato, gravato da numerose condanne. La congruità della pena già irrogata è stata quindi motivata non con mere clausole di stile, ma sulla base degli elementi emersi nel procedimento, e sottolineando che essa è stata già contenuta in termini prossimi al minimo edittale e «di assoluta mitezza». L’applicabilità di una sanzione sostitutiva, inoltre, è stata negata non solo per la sua inidoneità a svolgere una funzione deterrente e rieducativa, dedotta dai numerosi precedenti penali dell’imputato, ma anche dalla condanna per evasione riportata, in quanto tale condotta è stata ritenuta, con motivazione logica e coerente, dimostrare l’incapacità del COGNOME di uniformarsi alle prescrizioni legate ad una simile sanzione.
3.2. Il ricorso proposto dal COGNOME presenta il medesimo vizio di genericità e aspecificità, in quanto non si confronta con l’ampia motivazione, che respinge con argomentazioni coerenti e non illogiche le medesime questioni nuovamente poste con il ricorso. In particolare, la sentenza impugnata valuta in modo approfondito la credibilità delle dichiarazioni accusatorie della coimputata COGNOME e riesamina tutti gli ulteriori indizi a carico di questo imputato, particolare le intercettazioni telefoniche. Tali indizi non vengono contestati, nel ricorso, né nella loro materialità né nella loro portata incriminante, come valutate da entrambi i giudici di merito. Nel ricorso si afferma anzi, erroneamente, che la sentenza minimizza il rapporto esistente tra la donna e l’imputato, mentre esso viene esamiNOME approfonditamente e chiarito, e che non parla del movente economico, mentre, al contrario, la sentenza dà atto della permanenza dell’interesse del COGNOME a liberarsi del concorrente, anche per poter vendere ad un prezzo maggiore il negozio della moglie, che fino a quel momento non aveva mai fruttato nulla. La motivazione della sentenza impugnata, quindi, non è «illogica e insufficiente», ma, al contrario, approfondita, logica e coerente, ed il ricorso si limita a riproporre i motivi di appello senza prendere atto degli argomenti con cui essi sono stati respinti.
Anche quanto al trattamento sanzioNOMErio irrogato al COGNOME, la motivazione impugnata è completa e approfondita, e non basata su «formule stereotipate». Il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato con l’assenza di elementi valutabili in senso favorevole all’imputato, e la pena irrogata dal giudice di primo grado è stata ritenuta congrua alla luce della gravità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, che ha agito sfruttando le debolezze di altre persone, dietro alle quale abilmente nascondersi. Analogamente, la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una sanzione
alternativa è stata respinta con motivazione adeguata e logica, valutando una simile sanzione inidonea a svolgere un effetto deterrente e rieducativo , stante la personalità del COGNOME, che ha commesso il delitto pur avendo in passato beneficiato, per precedenti condanne, della sospensione condizionale della pena e della messa alla prova, senza evidentemente riportare alcun insegnamento da tali trattamenti benevoli.
Per i motivi sopra espressi, entrambi i ricorsi devono quindi essere ritenute manifestamente infondate, e dichiarate perciò inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente