Inammissibilità Ricorso Evasione: la Cassazione Conferma la Condanna
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di evasione dagli arresti domiciliari, chiarendo i requisiti di ammissibilità di un ricorso e i limiti delle cause di giustificazione come lo stato di necessità. La decisione sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi. L’esito del processo ha portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per evasione, con conseguente condanna definitiva per l’imputata.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di una donna per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputata, sottoposta al regime degli arresti domiciliari, aveva lasciato la propria abitazione, sostenendo di doversi recare a scuola per prelevare le proprie figlie.
Tuttavia, le circostanze accertate durante le indagini e confermate dalla Corte d’Appello dipingevano un quadro differente. L’imputata non era stata rintracciata sul percorso verso l’istituto scolastico, bensì in una zona nota per essere una “piazza di spaccio”. Inoltre, al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, aveva tentato di nascondersi, un comportamento che ha pesato negativamente sulla sua posizione.
La Decisione della Corte sull’Inammissibilità del Ricorso per Evasione
L’imputata ha presentato ricorso per Cassazione, contestando la sussistenza dell’elemento psicologico del reato e la mancata applicazione dello stato di necessità come causa di giustificazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
I giudici hanno stabilito che i motivi presentati erano generici e si limitavano a riproporre le stesse censure già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata delle ragioni della sentenza impugnata, non una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali.
Genericità dei Motivi e Stato di Necessità Insussistente
Il primo punto riguarda la manifesta infondatezza della tesi difensiva basata sullo stato di necessità. La Corte d’Appello aveva già evidenziato, con argomenti logici e puntuali, l’inverosimiglianza della versione dell’imputata. La notevole distanza dal luogo in cui avrebbe dovuto recarsi (la scuola) e la sua presenza in una zona di spaccio hanno smontato la giustificazione addotta. Il tentativo di nascondersi all’arrivo della polizia ha ulteriormente indebolito la sua credibilità.
Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Il secondo aspetto analizzato riguarda l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Anche su questo punto, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito. Le modalità della condotta, e in particolare il tentativo di sottrarsi al controllo delle forze dell’ordine, sono state ritenute ostative al riconoscimento di tale beneficio. Questo comportamento è stato interpretato come un indice di una maggiore gravità della condotta, incompatibile con il concetto di “particolare tenuità”.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cruciale del processo penale: un ricorso per Cassazione deve essere specifico e mirato a criticare le fondamenta logico-giuridiche della decisione impugnata. La mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti conduce inevitabilmente all’inammissibilità. La decisione ha comportato per la ricorrente, oltre alla conferma della condanna, il pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende, a testimonianza delle conseguenze negative di un’impugnazione infondata.
Perché il ricorso per il reato di evasione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e riproduttivo di censure già esaminate e respinte con motivazioni corrette dalla Corte d’Appello, senza contestare specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata.
La giustificazione dello ‘stato di necessità’ è stata accettata?
No, non è stata accettata. La Corte ha ritenuto non credibile la versione dell’imputata, poiché è stata trovata distante dalla scuola dei figli e, al contrario, vicina a una nota ‘piazza di spaccio’.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’?
L’applicazione è stata esclusa perché le modalità del fatto, in particolare il tentativo dell’imputata di nascondersi all’arrivo della polizia, sono state considerate elementi ostativi al riconoscimento di tale beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46929 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46929 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 25/05/1991
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perché generico e riproduttivo di censure sulla sussistenza dell’èlemento psicologico del reato e sulla carenza di elementi che potessero giustificare, in termini di stato di necessità, l’allontanamento dal domicilio, sono svolti in fatto e sono riproduttivi di censure esaminate dalla Corte di appello e disattese con corretti e puntuali argomenti,valorizzando la circostanza che l’imputata si trovava distante dalla scuola ove, a suo dire, si sarebbe dovuta recare per prelevare le figlie e, invece, vicina alla “piazza di spaccio” ove era stata tratta in arresto;
le descritte modalità del fatto e la circostanza che l’imputata avesse tentato di nascondersi all’arrivo della polizia sono state correttamente ritenute ostative all’applicazione della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
La Consiglier. COGNOME la
La Presi ente