Inammissibilità Ricorso Evasione: Analisi di una Recente Ordinanza della Cassazione
L’inammissibilità del ricorso per evasione è un principio fondamentale nel nostro ordinamento, che sottolinea la necessità di presentare impugnazioni specifiche e legalmente fondate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo concetto, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato condannato per essersi allontanato dalla propria abitazione durante la detenzione domiciliare. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un soggetto sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. L’imputato aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che lo aveva condannato per il reato di evasione.
La ricostruzione dei fatti, confermata dai giudici di merito, descrive l’imputato mentre scendeva da un’autovettura e, dopo essersi guardato intorno, entrava nel portone di casa senza fermarsi, nonostante un militare lo avesse chiamato. La difesa del ricorrente contestava tale ricostruzione e chiedeva una diversa qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che non si trattasse di evasione.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso per Evasione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda principalmente sulla valutazione dei motivi di ricorso, giudicati generici, meramente oppositivi rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e reiterativi di censure già esaminate e motivatamente respinte nella sentenza d’appello. In sostanza, il ricorrente non ha sollevato questioni di legittimità, ma ha tentato di ottenere un nuovo, non consentito, esame del merito della vicenda.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha articolato la sua decisione sulla base di due pilastri argomentativi principali.
Genericità e Reiteratività dei Motivi
Il primo punto chiave riguarda la natura dei motivi presentati. La Corte ha osservato che il ricorso si limitava a contrapporre una propria versione dei fatti, peraltro solo dichiarata e non provata, a quella accertata in sede di merito. Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve indicare violazioni di legge o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni fattuali già disattese.
La Corretta Qualificazione Giuridica del Fatto
In secondo luogo, la Cassazione ha confermato la correttezza della qualificazione del reato come evasione. I giudici hanno chiarito che la condotta dell’imputato rappresentava una chiara violazione delle prescrizioni imposte dalla detenzione domiciliare. È stata respinta la tesi difensiva che mirava a far rientrare il fatto in una fattispecie meno grave, come il mancato rientro da un permesso (disciplinato dall’art. 30 dell’ordinamento penitenziario). La Corte ha sottolineato che non si trattava di un rientro tardivo da un’uscita autorizzata, ma di un allontanamento illecito dal luogo di detenzione, che integra pienamente il delitto di evasione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto. Per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso per evasione, o per qualsiasi altro reato, è essenziale che i motivi siano specifici, pertinenti e focalizzati su questioni di diritto. La decisione comporta, per il ricorrente, non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, a testimonianza delle conseguenze negative di un’impugnazione infondata.
Perché il ricorso per evasione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti troppo generici, meramente oppositivi alla ricostruzione dei fatti già accertata e ripetitivi di argomentazioni già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio.
Quale differenza ha sottolineato la Corte tra la condotta dell’imputato e il mancato rientro da un permesso?
La Corte ha chiarito che la condotta contestata era una violazione delle prescrizioni della detenzione domiciliare, configurando il reato di evasione. Non si trattava di un mancato rientro dopo un’uscita autorizzata (permesso), che è una fattispecie giuridica diversa e meno grave.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1496 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1496 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOMENOME COGNOME nato a MILANO il 14/01/1979
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME, co contesta l’affermazione di responsabilità per il reato di evasione, erroneamente dovendo essere diversamente qualificato il fatto, sono inammissibili per genericitiH meramente oppositivi, versati in fatto e reiterativi di censure già esaminate e mc disattese in sentenza;
considerato, infatti, che la ricostruzione del fatto e il sicuro riconoscimento c che lo aveva visto scendere da un’autovettura, guardarsi attorno e poi entrare n senza fermarsi, benché il militare lo avesse chiamato, non è risultata smentita (li dell’imputato solo dichiarata e non provata;
che anche alla richiesta di diversa qualificazione del fatto la Corte di app corretta risposta, escludendo l’applicabilità dell’art. 30 ord. penitenziario, non mancato rientro dopo un permesso, ma di violazione delle prescrizioni della det domiciliare (pag.2);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con o condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu . o tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2024
consigliere NOME
Il Presidente