Reato di evasione: i limiti del ricorso per Cassazione
L’inammissibilità ricorso evasione rappresenta un esito frequente quando i motivi presentati risultano eccessivamente generici e non affrontano le argomentazioni fornite nei gradi precedenti. Nel caso in esame, la Suprema Corte ha analizzato la responsabilità penale legata all’allontanamento ingiustificato, focalizzandosi sulla correttezza della motivazione fornita dal giudice di secondo grado.
Il contesto del procedimento penale
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di evasione, confermata dalla Corte di Appello. Il ricorrente ha cercato di ribaltare la decisione proponendo ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando critiche riguardanti tre aspetti fondamentali: l’elemento psicologico del reato, la sussistenza di un possibile vizio totale di mente e l’eccessiva severità della pena inflitta.
La decisione dei giudici di legittimità sulla inammissibilità ricorso evasione
I giudici della settima sezione penale hanno esaminato le doglianze, rilevando come queste fossero prive di specificità. La funzione della Cassazione non è quella di celebrare un nuovo processo sui fatti, ma di verificare che i giudici precedenti abbiano seguito un ragionamento logico e corretto. Poiché il ricorrente non ha indicato quali fossero le reali mancanze logiche della sentenza impugnata, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, applicando la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
le motivazioni
La Corte ha osservato che i motivi del ricorso erano affetti da una genericità assoluta. Il giudice di merito aveva infatti già fornito una spiegazione congrua ed esauriente sia sull’aspetto psicologico del reato, confermando la piena consapevolezza del soggetto nel sottrarsi al controllo, sia sulle ragioni cliniche e giuridiche che avevano portato a escludere il vizio totale di mente. La difesa si è limitata a riproporre le stesse tesi già respinte senza dimostrare dove la sentenza d’appello fosse effettivamente carente sotto il profilo del ragionamento giuridico.
le conclusioni
Il provvedimento ribadisce che, per superare il vaglio di ammissibilità, è necessario articolare critiche puntuali che contrastino direttamente le spiegazioni del giudice. La condanna al versamento di 3000 euro alla Cassa delle Ammende sottolinea l’importanza di non ricorrere in modo pretestuoso o generico, al fine di tutelare l’efficienza del sistema giudiziario e scoraggiare impugnazioni manifestamente prive di fondamento.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione per il reato di evasione è troppo generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
È possibile contestare la determinazione della pena senza specificare i vizi logici?
No, la Cassazione ritiene inammissibili i motivi riguardanti la pena se il ricorrente non spiega dettagliatamente le ragioni per cui la motivazione del giudice d’appello sarebbe illogica.
Quale sanzione si rischia per un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alle spese del procedimento, il giudice determina una somma da versare alla Cassa delle Ammende che nel caso specifico è stata fissata a 3000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7915 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7915 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RG27443/25
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Roma che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito sia all’elemento pfs(cologico del reato di evasione e sia sulle ragioni dell’esclusione del vizio totale di mente e sia sulla determinazione della pena, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione su tali punti;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 febbraio 2026
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