Inammissibilità Ricorso: la Cassazione si Pronuncia su Evasione e Tenuità del Fatto
L’ordinanza in esame offre importanti chiarimenti sui confini del reato di evasione e sui limiti del sindacato della Corte di Cassazione, confermando l’orientamento rigoroso in materia. Quando un ricorso viene presentato alla Suprema Corte, è fondamentale che rispetti precisi requisiti, pena una dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso. Analizziamo come i giudici di legittimità hanno applicato questi principi a un caso di allontanamento dagli arresti domiciliari.
I Fatti alla Base della Vicenda
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello per il reato di evasione. L’imputato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si era allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione. Avverso la sentenza di condanna, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, articolando diversi motivi di doglianza.
In particolare, il ricorrente contestava l’applicazione di norme procedurali, l’apprezzamento del materiale probatorio da parte dei giudici di merito e, infine, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
La Valutazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. I giudici hanno esaminato punto per punto i motivi proposti, ritenendoli manifestamente infondati o non consentiti in sede di legittimità. Questa decisione sottolinea il ruolo della Cassazione come giudice della corretta applicazione della legge, non come un terzo grado di giudizio sui fatti.
L’interpretazione del Reato di Evasione
La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: il reato di evasione si configura con qualsiasi allontanamento, anche di breve durata o a breve distanza, dal luogo di detenzione domiciliare senza una valida autorizzazione. Secondo gli Ermellini, non assumono rilievo né la durata dell’assenza, né la distanza percorsa, né tantomeno le motivazioni personali che hanno indotto il soggetto a violare la misura restrittiva. La Corte d’Appello, nel condannare l’imputato, si era correttamente uniformata a questo orientamento, fornendo una motivazione congrua e adeguata sull’accertamento del reato e del dolo.
Il Diniego della Particolare Tenuità del Fatto
Un altro motivo di inammissibilità del ricorso ha riguardato la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. La difesa sosteneva che il fatto fosse di particolare tenuità, ma la Cassazione ha respinto anche questa doglianza. I giudici hanno chiarito che la valutazione sulla tenuità del fatto è un giudizio di merito, che spetta al giudice delle fasi precedenti. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva escluso tale beneficio in base alle concrete modalità dell’allontanamento (distanza e tempo). Trattandosi di una valutazione fattuale, non affetta da vizi logici evidenti, essa non è suscettibile di una nuova e autonoma rivalutazione in sede di legittimità.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Il primo è volto ad accertare come si sono svolti i fatti, mentre il secondo ha il compito di verificare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente. I motivi del ricorso, secondo la Corte, tendevano a sollecitare un riesame del materiale probatorio, un’attività preclusa alla Cassazione. La Corte ha inoltre smontato il motivo procedurale, chiarendo che la norma invocata dalla difesa (art. 442, comma 2-bis c.p.p.) non era applicabile al caso di specie.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza due principi chiave: la severità con cui l’ordinamento punisce la violazione delle misure cautelari come l’evasione e la natura puramente giuridica del controllo esercitato dalla Corte di Cassazione, che non può trasformarsi in un’ulteriore valutazione dei fatti di causa.
Quando si configura il reato di evasione dagli arresti domiciliari?
Il reato di evasione si configura in caso di qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, indipendentemente dalla durata dell’assenza, dalla distanza dello spostamento o dai motivi che inducono il soggetto a eludere la vigilanza.
Perché la Corte di Cassazione non ha rivalutato la richiesta di applicazione della ‘particolare tenuità del fatto’?
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché la valutazione sulla tenuità del fatto è una prerogativa del giudice di merito. Avendo la Corte d’Appello già escluso tale beneficio con una motivazione logica basata sulle modalità dell’allontanamento, la Cassazione non può effettuare una diversa e autonoma rivalutazione dei fatti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della cassa delle ammende, il cui importo viene determinato dalla Corte stessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15064 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15064 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BALTIMORA( STATI UNITI AMERICA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il
Ritenuto che il primo motivo dedotto in tema di applicazione dell’art. 442, comma 2-bis c.p.p., è manifestamente infondato, perché detta disposizione non trova applicazione nel caso di rinuncia all’appello ma unicamente se l’appello non sia stato proposto (Sez. 1, n. 51180 del 12 ottobre 2023, non mass.), senza considerare che nel caso di specie la Corte di appello aveva dato atto che vi era stato già un precedente rinvio dell’udienza in epoca successiva all’entrata in vigore della riforma Cartabia, così da rendere del tutto ingiustificata la pretesa difensiva;
ritenuto che le altre deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso / concernendo l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Ancona, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all’accertamento del reato e del dolo, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;
Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare ugualmente inammissibile,avendo la Corte di merito escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del ‘fatto in ragione della distanza e del tempo dell’allontanamento: di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e non sono perciò suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannaila ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 22 marzo 2023
Il C GLYPH gliere estensore
Il Presidente