Inammissibilità Ricorso: Quando la Ripetitività del Reato Esclude la Tenuità del Fatto
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6740/2024, ha affrontato un caso di evasione, stabilendo principi chiari sull’inammissibilità ricorso quando i motivi sono generici e reiterativi. La pronuncia chiarisce perché la ripetitività di una condotta illecita e la presenza di precedenti penali possano ostacolare l’applicazione di benefici come la particolare tenuità del fatto e le attenuanti generiche.
Il Caso: Ricorso Contro la Condanna per Evasione
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali. In primo luogo, ha richiesto l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo la scarsa gravità della sua condotta. In secondo luogo, ha lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione: L’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza, già accertata nei gradi precedenti, ma si concentra sulla validità dei motivi presentati dal ricorrente. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni fossero generiche, manifestamente infondate e, in parte, una semplice ripetizione di quanto già adeguatamente valutato e respinto dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Inammissibile?
La decisione della Cassazione si fonda su un’analisi puntuale di entrambi i motivi di ricorso, evidenziandone le criticità che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità.
Il Primo Motivo: La Non Configurabilità della Tenuità del Fatto
La Corte ha qualificato il primo motivo come ‘meramente reiterativo’. Il ricorrente, infatti, si è limitato a riproporre la tesi della particolare tenuità del fatto senza contestare efficacemente la motivazione della sentenza d’appello. I giudici di merito avevano escluso questo beneficio in ragione delle specifiche peculiarità del caso. In particolare, la ripetitività delle condotte di evasione, commesse per futili motivi, dimostrava non un episodio occasionale, ma una totale indifferenza e insofferenza verso i provvedimenti cautelari. Questo comportamento, secondo la Corte, incide direttamente sull’intensità del dolo, rendendo impossibile qualificare il fatto come ‘tenue’.
Il Secondo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ricordato un principio consolidato in giurisprudenza (richiamando la sentenza Cass. n. 52523/2016): le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche solo sulla base dei precedenti penali dell’imputato. La presenza di un passato criminale è un elemento sufficiente per il giudice di merito per escludere la concessione di questo beneficio, senza necessità di ulteriori approfondimenti, a meno che non emergano elementi positivi di particolare rilievo, non presenti in questo caso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza ribadisce due importanti lezioni pratiche. Primo, un ricorso per cassazione deve contenere critiche specifiche e pertinenti alla motivazione della sentenza impugnata, non potendosi limitare a riproporre le stesse difese già respinte. Secondo, la valutazione di istituti come la tenuità del fatto e le attenuanti generiche non è automatica, ma dipende da un’analisi complessiva della condotta e della personalità dell’imputato. La ripetitività del reato e i precedenti penali sono fattori determinanti che possono legittimamente precludere l’accesso a tali benefici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici, manifestamente infondati e una mera ripetizione di argomenti già adeguatamente respinti nella sentenza precedente, senza contestarne specificamente la motivazione.
La ripetitività di un reato come l’evasione può impedire l’applicazione della ‘particolare tenuità del fatto’?
Sì. Secondo l’ordinanza, la ripetitività delle condotte di evasione, soprattutto se per futili motivi, esclude l’occasionalità e l’estemporaneità richieste per la tenuità del fatto. Anzi, dimostra un’elevata intensità del dolo e un’indifferenza verso i provvedimenti cautelari, rendendo il fatto non ‘tenue’.
È sufficiente la presenza di precedenti penali per negare le attenuanti generiche?
Sì, la Corte ha confermato che le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche solo sulla base dei precedenti penali dell’imputato, in quanto tale elemento è considerato un valido indice per la valutazione complessiva della sua personalità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6740 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6740 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME sono inammissib per genericità e manifesta infondatezza a fronte della congrua motivazione resa in sentenza;
considerato, infatti, che il primo motivo è meramente reiterativo, in quanto ripropone tesi della particolare tenuità del fatto, esclusa con motivazione adeguata, in ragione de peculiarità del caso concreto e, in particolare, della ripetitività delle condotte di evasio futili motivi, che ne escludevano l’occasionalità e l’estemporaneità, deponendo, anzi, per totale indifferenza e insofferenza verso i provvedimenti cautelari applicati (pag. 2), quindi incidenza sull’intensità del dolo;
rilevato che anche il secondo motivo è inammissibile, atteso che le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche solo alla luce dei precedenti penali dell’imputato (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, COGNOME, Rv. 268411);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Q2
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4 . ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024
Il consigliere-estensore
Il