Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28399 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28399 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lette/~e le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta, formulata nell’interesse di NOME COGNOME, di riconoscere l’erroneità del cumulo di cui al provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro e del conseguente ordine di esecuzione.
Avverso detta ordinanza COGNOME, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 78, 81 cod. pen., 657, 663, 666, 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.
Rileva la difesa che, a fronte dell’ordine di esecuzione avente ad oggetto la pena di anni 12 di reclusione inflitta dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 7/04/2020 (sub 1 dell’ordinanza), aveva fatto rilevare al Procuratore generale che il periodo di pena da espiare doveva essere rideterminato cumulando:A) la pena di anni due di reclusione di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari in data 8/02/2019, interamente espiata da COGNOME, con pena espiata in eccesso nella misura di mesi 4 e giorni 5 di reclusione, come evidenziato dallo stesso P.g., nonché B) il periodo di presofferto pari ad anni 2 e mesi 7 di reclusione nell’ambito del procedimento conclusosi con sentenza della Corte di appello di Bari in data 10/04/2014 che, decidendo in sede di rinvio, aveva dichiarato non doversi procedere in ordine ai delitti ascritti a COGNOME in quanto estinti per prescrizione.
Lamenta che la decisione impugnata, pur rilevando la necessità di procedere al cumulo e pur dando atto del presofferto, poi omette di adottare un provvedimento che aveva l’obbligo di adottare per l’utilità che ne sarebbe derivata in favore del condannato.
E insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per genericità, aspecificità e manifesta infondatezza.
Invero, la Corte di appello di Catanzaro in primis rileva che la sentenza di cui al punto 3) dell’ordinanza (corrispondente a quella sub B) del ricorso), non può all’evidenza essere coinvolta nella rideterminazione della pena complessiva richiesta dalla difesa, atteso che, come indicato dallo stesso istante, quel giudizio a seguito di annullamento con rinvio risulta essere stato definito con una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta estinzione dei reati per prescrizione. Osserva che, pertanto, in relazione a tale procedimento, correttamente la Procura generale, in mancanza di pena alcuna, si è limitata a valutare la richiesta come volta a ottenere la concessione a titolo di fungibilità del periodo di custodia cautelare in precedenza sofferto, peraltro rigettandola; e che in ordine alle relative motivazioni la difesa con l’istanza non ha articolato alcuna censura.
La Corte a qua, con riguardo, invece, alla sentenza sub 2) del provvedimento (corrispondente a quella sub A) del ricorso), sottolinea che, a fronte di una pena interamente espiata, non si poneva alcun problema di rideterminazione complessiva della pena; e che ancora correttamente la Procura generale ha operato il computo formale delle pene irrogate con le sentenze sub 1) e 2) al precipuo fine di far valere per intero i giorni di liberazione anticipata maturati nell’ambito del procedimento sub 2), operazione, anche questa, in relazione alla quale la difesa non ha sollevato alcuna specifica censura.
Ne deriva la manifesta infondatezza e aspecificità delle censure difensive, che insistono su generici rilievi già proposti in sede esecutiva e correttamente e logicamente affrontati nell’ordinanza in esame con argomentazioni con le quali il ricorso non si confronta.
All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024.