Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4918 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4918 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Senegal l’1/1/1999
avverso la sentenza del 7 giugno 2024 della Corte di appello di Torino
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con rinvio per la rideterminazione della pena.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 giugno 2024 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa nei confronti di NOME COGNOME il 16 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, riqualificata
la recidiva in specifica e infraquinquennale, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 2.502 di multa, confermando nel resto.
Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME che ha dedotto la violazione degli artt. 99, 63, comma quarto, cod. pen., poiché la Corte di appello, dopo aver applicato la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 73, comma quinto, ultimo periodo, d.P.R. n. 309/90, ha operato un ulteriore aumento di pena per la recidiva, pur riqualificata, pari alla metà, mentre l’aumento di pena per quest’ultima circostanza non poteva essere superiore a un terzo, secondo la regola calmieratrice di cui all’art. 63, comma quarto, cod. pen. Inoltre, la Corte di appello non ha esplicitato le ragioni per cui ha operato un aumento facoltativo, tratta in errore dall’erroneo convincimento che l’aumento di pena applicabile fosse quello obbligatorio della metà di cui all’art. 99, comma terzo, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La Corte di appello, dopo avere qualificato la recidiva come specifica e infraquinquennale, ha rideterminato la pena e, in considerazione dell’aggravante della recidiva, ha aumentato della metà la pena base, fissata dal Giudice di primo grado già tenuto conto dell’aggravante di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/90. Ciò in violazione dell’art. 63, comma quarto, cod. pen., che, nel concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, prescrive un aumento di pena fino a un terzo.
Deve, però, rilevarsi che già il Giudice di primo grado, per l’aggravante della recidiva, allora qualificata come reiterata, specifica e infraquinquennale, aveva aumentato la pena di due terzi, così incorrendo nella violazione dell’art. 63 cit. Ne discende che era onere dell’appellante dedurre tale violazione di legge e, in difetto di gravame sul punto, la doglianza non è deducibile in questa sede ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche con riguardo alla censura relativa alla mancata motivazione sulle ragioni dell’aumento, che è vizio in cui era incorso già il Giudice di primo grado.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno
2000 n. 186) – della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 gennaio 2025
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Il Presid tè