Inammissibilità del Ricorso: Quando la Scelta Deliberata del Mezzo Sbagliato Costa Caro
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale sulle regole procedurali e sulle conseguenze di un loro uso improprio. Il caso riguarda l’inammissibilità ricorso presentato da un imputato condannato per evasione, il quale ha visto la sua istanza rigettata non per ragioni di merito, ma per un errore strategico nella scelta dello strumento processuale. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le importanti lezioni che se ne possono trarre.
Il Contesto del Caso: Evasione e Richiesta di Particolare Tenuità
La vicenda ha origine da una sentenza di condanna per il reato di evasione emessa dal Tribunale. L’imputato, attraverso la sua difesa, decideva di impugnare la decisione direttamente in Cassazione, lamentando principalmente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
La difesa basava il ricorso su due argomenti:
1. Una presunta violazione di legge nell’applicazione della norma sulla tenuità del fatto.
2. Un vizio di motivazione della sentenza di primo grado, ritenuta laconica per non aver dato il giusto peso al breve lasso di tempo trascorso tra l’allontanamento e il rientro nel domicilio.
Il Tribunale, tuttavia, aveva già motivato la propria decisione sottolineando la gravità complessiva della condotta dell’imputato, connotata da un contegno violento durante l’evasione, elemento ritenuto prevalente rispetto alla breve durata dell’assenza.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (se l’evasione fosse o meno di lieve entità), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che il mezzo di impugnazione scelto dalla difesa era errato e che tale errore non poteva essere considerato una svista in buona fede.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni Dietro l’Inammissibilità del Ricorso
L’ordinanza è molto chiara nell’esporre le ragioni giuridiche che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Le motivazioni si concentrano su un punto cruciale: l’errore deliberato nella scelta del tipo di ricorso.
L’Errore nella Scelta del Mezzo di Impugnazione
La difesa aveva proposto un ricorso basato, tra le altre cose, su un presunto ‘difetto di motivazione’. Tuttavia, lo strumento processuale utilizzato (previsto dall’art. 569 c.p.p., che consente di ‘saltare’ l’appello e andare direttamente in Cassazione) è riservato a censure per violazione di legge e non per vizi di motivazione.
La Corte ha specificato che la legge prevede la possibilità di ‘convertire’ un ricorso errato in quello corretto (in questo caso, un appello) solo a condizione che l’errore sia stato commesso in buona fede, per ignoranza o per una non corretta interpretazione delle norme. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che l’impugnante avesse voluto deliberatamente provocare il giudizio della Corte Suprema con un mezzo non appropriato. Questo comportamento strategico, volto a forzare una via processuale non consentita, non è tutelato dall’ordinamento e conduce direttamente all’inammissibilità ricorso.
La Gravità Complessiva della Condotta
Pur non essendo il punto centrale della decisione, la Cassazione ha incidentalmente confermato la correttezza della valutazione del giudice di primo grado. Quest’ultimo, nel negare la particolare tenuità del fatto, aveva correttamente considerato la gravità complessiva del comportamento dell’imputato, in particolare il suo ‘contegno violento’, ritenendolo un fattore decisivo che andava oltre la semplice durata dell’allontanamento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa pronuncia della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: le regole non sono un optional. La scelta del mezzo di impugnazione corretto è un requisito essenziale per poter ottenere una revisione della propria posizione. Tentare di aggirare le norme procedurali, scegliendo deliberatamente uno strumento non idoneo, non solo non porta al risultato sperato, ma si traduce in una declaratoria di inammissibilità e in ulteriori sanzioni economiche. Per gli operatori del diritto, è un monito a prestare la massima attenzione non solo al merito delle questioni, ma anche e soprattutto alla rigorosa osservanza delle forme e dei percorsi che la legge prescrive.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato ha utilizzato un mezzo di impugnazione non corretto per i motivi che intendeva sollevare (un vizio di motivazione), e la Corte ha ritenuto che questa scelta non fosse un errore in buona fede, ma un tentativo deliberato di forzare una via processuale non consentita.
È possibile correggere un errore nella scelta del tipo di ricorso?
Sì, la legge (art. 569, comma 3, c.p.p.) prevede la possibilità di convertire un ricorso errato in quello corretto, ma solo a condizione che l’errore sia stato commesso in buona fede, per ignoranza o per una non corretta interpretazione delle norme processuali, e non quando la scelta errata è deliberata.
Perché la breve durata dell’evasione non è stata considerata sufficiente per applicare la causa di non punibilità?
Secondo la sentenza di primo grado, confermata implicitamente dalla Cassazione, la gravità complessiva del fatto, desunta in particolare dal contegno violento tenuto dal ricorrente durante l’evasione, era un elemento prevalente e tale da escludere la particolare tenuità del fatto, a prescindere dalla breve durata dell’allontanamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11308 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11308 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME CODICE_FISCALE nato a AOSTA il 27/06/1986
avverso la sentenza del 20/06/2024 del TRIBUNALE di AOSTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Visto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza descritta in epigrafe, esaminati gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminato il motivo di ricorso, con cui la difesa censura, con lo strumento di cui all’art 569 cpp la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. prospettando due motivi di ricorso, uno afferente una asserita violazione di legge rispetto alla puntuale applicazione della disposizione in questione, l’altro riguardante un affermato vizio di motivazione, ritenuta laconica, nel ritenere indifferente al fine il breve lasso temporale intercorso tra l’allontanamento dal luogo di restrizione e il rientro presso il domicilio, a fronte della gravità della condotta complessivamente connotante l’evasione contestata;
Ritenuto che sul punto la sentenza impugnata ha dato conto della complessiva gravità del fatto, desunta in particolar modo dal contegno violento del ricorrente in occasione dell’evasione (cfr. p. 4 della sentenza impugnata), senza incorrere in alcuna violazione di legge nel rendere il relativo giudizio di merito;
Considerato che l’ulteriore motivo di ricorso darebbe al più conto di un asserito difetto di motivazione, eccentrico al rimedio azionato, ma che tanto non legittima nella specie la conversione di cui al comma 3 del citato art 569 giacchè la stessa deve ritenersi possibile a condizione che l’impugnante, per ignoranza o non corretta interpretazione delle norme processuali, abbia errato, in buona fede, nell’individuazione del mezzo di impugnazione da utilizzare, e non anche se, come nel caso a mano, abbia voluto deliberatamente provocare il sindacato del giudice sovraordinato con un mezzo d’impugnazione diverso da quello correttamente proponibile;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025