Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24656 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24656 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TROPEA il 07/07/1962
avverso l’ordinanza del 26/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma con ordinanza in data 26 gennaio 2024 rigettava il reclamo avverso il decreto ministeriale di applicazione a La NOME del regime differenziato di cui all’art. 41 bis OP per quattro anni.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso tramite il difensore COGNOME NOME lamentando violazione di legge in quanto il Tribunale avrebbe delibato il decreto come se avesse ad oggetto la proroga del regime di cui all’art. 41 bis OP anziché, come corretto, la applicazione ex novo di detto regime.
Tale inesattezza si sarebbe riverberata sul contenuto del provvedimento, da ritenersi insufficiente a fondare la decisione di rigetto del reclamo, poiché, come intuibile, i presupposti per la prima applicazione del regime differenziato sono molto più stringenti rispetto alle condizioni richieste per la sua proroga.
Il ricorrente depositava memoria insistendo per l’assegnazione del ricorso a diversa sezione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente inammissibile.
Sebbene il Tribunale di Sorveglianza faccia più volte cenno alla proroga del regime di cui all’art. 41 bis OP, si evince dal complessivo tenore dell’impugnato provvedimento che si tratta di mero errore materiale, che non ha in alcun modo avuto riflessi sul contenuto motivazionale del provvedimento stesso, poiché, al di là di tale erroneo accenno, sono stati approfonditamente delibati tutti gli argomenti utilizzati nel decreto ministeriale per l’adozione del provvedimento.
L’approfondito vaglio e le conclusioni cui il TS è giunto, assolutamente logiche rispetto alle permesse, evidenziano la palese infondatezza delle doglianze del ricorrente, fondate su un argomento del tutto formalistico che non ha avuto alcun riflesso sul contenuto della decisione.
Del resto, lo stesso ricorrente si limita a sottolineare tale inesattezza e a lamentare genericamente un controllo meno pregnante dei presupposti di applicazione del regime differenziato, senza individuare specificamente quali sarebbero le aporie e manchevolezza e sotto quale profilo l’impugnato provvedimento sarebbe carente; pertanto è il ricorso che si appalesa inammissibile per evidente aspecificità dei motivi.
All’inamrnissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000
a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 23/05/2024