Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39176 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39176 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE di APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto ai capi a), b), c) e d) perché estinti per prescrizione, nonché l’inammissibilità, nel resto, del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, per i ricorrenti, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 10 dicembre 2024 la Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza emessa in data 1 luglio 2022 dal Tribunale di Marsala con la quale gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati
dichiarati colpevoli delle contravvenzioni in materia edilizia e del reato di ricettazione loro in concorso ascritti e condannati alle pene di legge.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione, con unico atto, entrambi gli /imputati, per il tramite del loro difensore, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza.
Con il primo motivo la difesa degli imputati deduceva inosservanza o erronea applicazione dell’art. 157 cod. pen. in relazione alle contravvenzioni edilizie di cui ai capi A), B) e C) dell’imputazione.
Assumeva in particolare che i detti reati erano estinti per prescrizione, considerato che nel caso di specie la costruzione del manufatto era stata completata prima dell’accertamento degli illeciti, risalente al 4 agosto 2017, ciò che era stato riferito dai testimoni esaminati, e che a tenore della deposizione del teste COGNOME il fabbricato risultava interamente realizzato già in data 30 luglio 2016.
Rassegnava anche che il termine di prescrizione era stato sospeso, nel corso del processo, per complessivi anno uno, mesi sei e giorni ventitre, così che i detti reati si erano prescritti in data 30 aprile 2024, dunque anteriormente all’emissione della sentenza di appello.
Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione apparente o comunque manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di ricettazione di cui al capo E), con riferimento all’art. 192 cod. pen.
Assumeva che la Corte di merito non aveva considerato in maniera puntuale le fotografie, prodotte dalla difesa, ritraenti gli infissi installati sull’immobi non aveva approfondito il dato fattuale in tal modo rassegnato.
Deduceva, sul punto, che la Corte d’Appello, da un lato, aveva affermato che la difesa aveva prodotto documentazione attestante la legittima provenienza degli infissi, e, dall’altro, aveva contraddittoriamente sostenuto che non era stata fornita alcuna spiegazione in merito alla disponibilità da parte degli imputati degli infissi medesimi.
Rassegnava inoltre, sotto altro profilo, che tutti i testimoni esaminati che avevano lavorato all’immobile avevano affermato di avere avuto contatti esclusivamente con il COGNOME, e non anche con la COGNOME, così che quest’ultima risultava del tutto estranea al reato di ricettazione, avendo la stessa delegato il proprio figlio, il coimputato COGNOME NOME, in relazione a tutte le attività concernenti le rifiniture dell’immobile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo, con il quale la difesa ha dedotto che il termine di prescrizione delle contravvenzioni di cui ai capi a), b) e c) sarebbe scaduto in data anteriore a quella di emissione della sentenza di appello, è inammissibile in quanto manifestamente infondato, considerato che tale termine in realtà risulta decorso in data successiva alla sentenza di secondo grado.
Ed invero, le dette contravvenzioni edilizie risultano consumate in data 7 agosto 2017, essendo intervenuto in tale data il sequestro dell’immobile oggetto dei lavori abusivi, con conseguente cessazione della permanenza (cfr. Sez. 3, n. 9988 del 19/12/2019, COGNOME Pietra, Rv. 278534 – 01, che in motivazione ha espressamente affermato che la permanenza del reato di costruzione abusiva cessa per effetto del sequestro del manufatto).
Trattandosi di contravvenzioni, il termine (prorogato) di prescrizione, è pari a cinque anni e nel caso di specie è venuto a scadere in data 7 agosto 2022.
Trova, inoltre, applicazione la disciplina prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, per l’appunto applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 (cfr., in tema, Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, COGNOME, Rv. 288175 – 01, che ha statuito che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dalli gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021).
L’art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103, al comma 11, stabilisce che il corso della prescrizione rimane sospeso dalla scadenza del termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
Nel caso di specie la sospensione del termine di prescrizione di cui al citato art. 1 trova applicazione nel massimo previsto, pari a un anno e sei mesi, essendo scaduto in data 29 settembre 2022 il termine per il deposito della
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sentenza di primo grado ed essendo stata emessa in data 10 dicembre 2024 (dunque dopo oltre un anno e sei mesi) la sentenza di secondo grado.
In applicazione della detta sospensione la scadenza del termine di prescrizione delle contravvenzioni in discorso viene a cadere in data 7 febbraio 2024.
A tale sospensione, infine, deve essere aggiunto un ulteriore periodo di sospensione, risultando dalla consultazione degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione della natura processuale della doglianza, che il termine di prescrizione è stato sospeso per complessivi 363 giorni nel corso del giudizio di primo grado e per ulteriori complessivi 127 giorni nel corso del giudizio di appello, e dunque per un totale di 489 giorni.
Considerando tale ulteriore periodo di sospensione, risulta che il termine di prescrizione dei reati in parola è scaduto in data 11 giugno 2025, dunque successivamente alla sentenza di secondo grado, emessa, come detto, in data 10 dicembre 2024.
Di qui la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.
Del pari inammissibile è il secondo motivo in quanto non consentito, poiché teso a una rivalutazione nel merito delle prove assunte, inammissibile nella presente sede.
La doglianza, invero, risulta sostanzialmente orientata a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell’impugnata decisione. Sotto tali profili, dunque, il motivo non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu °cui/ percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei temi d’accusa enucleati con riferimento alle condotte oggetto dei capi d’imputazione in narrativa richiamati.
Si è dinanzi, in definitiva, ad un quadro argomentativo logicamente articolato nelle premesse e nelle relative conclusioni, esulando, come è noto, dai poteri di questa Suprema Corte quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la
mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali dal ricorrente ritenute più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01).
La Corte di legittimità, infatti, non può sostituire una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, dovendo saggiare la tenuta logica della pronuncia sottoposta alla sua cognizione senza oltrepassare i limiti di un accertamento della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, accertamento che deve necessariamente condursi alla stregua degli stessi parametri valutativi che geneticamente le danno corpo, ancorché questi siano, in ipotesi, sostituibili da altri. L’indagine sul discorso giustificativo della decisione impugnata, pertanto, ha un orizzonte percettivo delimitato al riscontro dell’esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari temi ivi apprezzati, non potendosi mai sovrapporre nella verifica dell’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è giovato per sostenere il suo convincimento o della loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L’illogicità della motivazione come vizio denunciabile deve essere, per ciò, inevitabilmente palese e di immediata riconoscibilità, cioè di spessore e consistenza tali da emergere ictu °cui/.
Nel caso di specie, invero, l’adeguatezza e logicità (nel senso appena specificato) della motivazione della sentenza impugnata non sono state minimamente aggredite dal ricorrente, limitatosi a prospettare critiche sulle valutazioni dalla Corte d’appello rese in ordine alla fondatezza ed ai risultati del materiale probatorio sottoposto al suo esame, delineandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, la cui rivisitazione, come già osservato, non è in alcun modo percorribile in questa sede.
Lo stesso motivo è, peraltro, manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale dato conto in maniera adeguata delle ragioni per le quali ha ritenuto la responsabilità degli imputati in ordine al delitto di ricettazione, richiamando congruamente la testimonianza del costruttore degli infissi, che ha mostrato di riconoscerli con certezza, affermando di averli realizzati per conto del soggetto (tale COGNOME) al quale erano stati sottratti.
Deve, infine, osservarsi che le argomentazioni dedotte a sostegno della assunta estraneità della COGNOME al reato di ricettazione, oltre che risolversi in considerazioni di merito, come già osservato inammissibili nella presente sede, non sono state fatte oggetto dell’atto di appello, con conseguente violazione della catena devolutiva.
Risultando, per le ragioni esposte, inammissibili entrambi i rggtzixti=éi ricorscb, ta non è consentito rilevare, in sede di legittimità, la prescrizione maturata dopo la pronuncia di secondo grado (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 15868 del 29/01/2025, Fraschina, Rv. 288002 – 01).
Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili; i ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2025