Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45093 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45093 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 19/04/1997
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada, commesso il 5/7/2016.
Rilevato che la difesa lamenta: 1. Manifesta illogicità della motivazione, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 131bis cod. pen.; 2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 129 e 157 cod. pen.; 3. Manifesta illogicità della motivazione, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 62-bis cod. pen.
Considerato che i motivi di ricorso sono inammissibili. Ritenuto che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Ritenuto che i profili riguardanti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto per le allarmanti modalità di realizzazione della condotta.
Considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesta al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all’uopo valutabili contenuti nell’art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”).
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – nel quale si invoca la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione – è destituito di fondamento.
Invero, la fattispecie in esame si prescrive nel termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data della consumazione del reato. Il termine predetto nel caso in esame risulta decorso il 5/1/2024, successivamente alla pronuncia della Corte di appello. Deve in proposito rilevarsi come l’inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa, riverberi i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell’art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione intervenuto dopo la sentenza di appello e prima del giudizio in cassazione (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. –
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore,
NOME
Il Presidente