Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7936 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7936 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che i ricorsi proposti nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe sono inammissibili;
ritenuto che i motivi del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO – relativi alla configurabilità di una connivenza non punibile e alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 – sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 3, 4, 5, 6 e 7 della sentenza impugnata);
considerato che anche i motivi del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO – concernenti il mancato riconoscimento della connivenza non punibile o del favoreggiamento personale; la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, riconosciuta da altro giudice per il coimputato NOME COGNOME, giudicato per gli stessi fatti; l’applicazione della recidiva; il diniego delle attenuanti generiche; l’applicazione del minimo della pena – sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr., oltre alle pagine suindicate, pagina 8 della sentenza impugnata per il trattamento sanzionatorio);
ritenuto che all’inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/02/2026.