Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30827 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30827 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FERRARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 22 novembre 2022,Ia Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 13 novembre 2014, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 103,00 di multa in ordine al reato ex art. 640 cod. pen. contestato al capo A, nonché in mesi sette di reclusione ed euro 103,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 81, 624, 625 n. 2 cod. pen. rubricato sub C, altr dichiarando di non doversi procedere nei suoi confronti con riguardo al reato ex art. 494 cod. pen. contestato al capo B, per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con tre distinti motivi: intervenuta estinzione, per mancanza di querela, dell’ipotesi di furto rubricata al capo C, in ossequio a quanto previsto dalla c.d. “riforma Cartabia” in tema di modifica della procedibilità del reato; inosservanza o erronea applicazione di legge penale quanto alla procedibilità del reato di truffa contestato al capo A, per mancanza di una valida querela proposta da parte della persona offesa; inosservanza o erronea applicazione di legge penale quanto all’intervenuta prescrizione di parte dell’azione penale descritta al capo A.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dovendo, in primo luogo, essere osservato, con riferimento alla seconda doglianza, come – a prescindere dalla decisiva circostanza per cui una valida querela era stata, invece, presentata dalla persona offesa COGNOME NOME il giorno 24 agosto 2011 – comunque si tratti di motivo nuovo, non dedotto con il precedente appello, perciò non sottoponibile al vaglio del presente giudizio di legittimità, dovendo trovare applicazione, in termini troncanti, il principio, reiteratamente affermato da questa Suprema Corte, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, COGNOME, Rv. 255577-01).
2.1. Del tutto priva di pregio è poi, anche, la censura dedotta con il terzo motivo di ricorso, dovendo essere rilevato come, alla data di celebrazione del secondo giudizio, non fosse intervenuta la prescrizione del reato ascritto al prevenuto sub A), essendo stato esso contestato in imputazione in epoca anteriore e prossima al 24 agosto 2011.
2.2. Con riferimento, infine, alla doglianza dedotta con il primo motivo, deve essere osservato come – a prescindere dalla già citata esistenza di una valida querela – l’inammissibilità del ricorso precluda la costituzione di un valido rapporto processuale nel giudizio di legittimità, e quindi la possibilità di prendere in considerazione la eccepita mancata proposizione della querela, richiesta, nelle more del ricorso, per il reato di furto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, COGNOME, Rv. 284155-01). Trova applicazione, infatti, il principio già espresso dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 april 2018, n. 36 (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273551-01).
È, pertanto, inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024
Il Consigliere estensore