Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Quando Ripetere le Stesse Argomentazioni Costa Caro
L’esito di un processo non sempre soddisfa le parti coinvolte, ma il sistema giudiziario prevede dei limiti precisi alle possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso quando questo si limita a replicare argomentazioni già esaminate e respinte. Analizziamo questa decisione per capire le ragioni giuridiche e le conseguenze pratiche per chi si appella alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Palermo, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il fulcro delle sue doglianze difensive verteva sulla presunta errata applicazione della legge, in particolare sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. L’imputato sosteneva che i giudici di merito non avessero valutato correttamente la sua posizione, insistendo sugli stessi punti già portati alla loro attenzione.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’inammissibilità del ricorso
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nuovamente nel merito della questione (ovvero se l’imputato avesse o meno diritto all’applicazione dell’art. 131-bis c.p.), ma si è concentrata sulla struttura stessa dell’atto di impugnazione. Gli Ermellini hanno constatato che il ricorso non presentava nuovi profili di illegittimità, ma si limitava a essere una mera “replica” dei motivi di censura già ampiamente vagliati e motivatamente disattesi dalla Corte d’Appello.
Le motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su un pilastro del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
I tribunali e le corti d’appello rappresentano i giudizi di merito, dove vengono esaminati i fatti, le prove e le testimonianze per accertare la verità processuale. La Corte di Cassazione, invece, è un giudice di legittimità: il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare la corretta osservanza e interpretazione della legge.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano già fornito una motivazione giuridicamente corretta, puntuale e coerente con le prove acquisite, spiegando perché l’oggettivo disvalore del fatto non consentisse di applicare la causa di non punibilità. La loro valutazione, secondo la Cassazione, era immune da “manifeste incongruenze logiche”.
Tentare di ottenere dalla Suprema Corte una nuova valutazione dei medesimi elementi fattuali, già giudicati in modo logico e corretto, si traduce in un’istanza inammissibile. Il ricorso è stato quindi respinto in quanto non contestava un vizio di legittimità della sentenza impugnata, ma mirava a un riesame del merito, precluso in quella sede.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un messaggio importante: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre all’infinito le stesse argomentazioni. È uno strumento destinato a correggere errori di diritto o vizi logici evidenti nella motivazione, non a sostituire la valutazione del giudice di merito con quella della Corte Suprema. La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è stata severa: il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Una lezione che sottolinea la necessità di presentare ricorsi fondati su vizi concreti e specifici, per non incorrere in un rigetto che comporta anche un significativo onere economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a replicare profili di censura già adeguatamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello, senza sollevare reali vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Qual è la conseguenza economica di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un caso?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è riesaminare i fatti, ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia esente da vizi logici manifesti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40911 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40911 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura, inerenti alla applicabilità della causa di non punibilità di cui all’alt 131 bis cod. pen già adeguatamente vagli e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel rimarcare l’oggettivo disvalore del fatto, argomentato in termini tali da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in quest sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 15 settembre 2025.