Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35580 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35580 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nata a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/05/2025 della Corte d’appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 21.5.2025, ha confermato la pronu Tribunale di Torino del 4.11.2024, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 333,00 di multa per il delitto di tentato furto pluriaggravato riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva re
L’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione deducendo, motivo, nullità della sentenza per carenza e vizio logico della motivazione, nonché violazi 606 lett. e) cod.proc.pen.
La ricorrente censura la decisione impugnata sotto il duplice profilo del t sanzionatorio e della mancata esclusione della recidiva, sostenendo che la Corte terr avrebbe adeguatamente valorizzato la modesta gravità dei fatti, la confessione resa e elementi indicativi di elevata pericolosità sociale.
Il ricorso è inammissibile.
Il motivo dedotto risulta meramente riproduttivo delle doglianze già proposte in disattese con congrua motivazione dalla Corte territoriale, senza confrontarsi critica argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
La Corte d’Appello ha adeguatamente motivato il diniego di esclusione della valorizzando la pluralità di precedenti condanne per identici delitti contro il patrimo 2019 e 2023, con ultima pronuncia divenuta irrevocabile nel maggio 2024), elementi sinto una stabile inclinazione a delinquere e di accentuata colpevolezza.
Sul punto, va ribadito il consolidato principio secondo cui il giudice è tenuto a concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e peri autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza, alla distanza temporal omogeneità esistente tra loro, nonché ad ogni altro parametro individualizzante signifi personalità del reo (Sez.11, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).
Tale valutazione, rientrando nell’ambito dell’attività discrezionale riservata al giu sfugge al sindacato di legittimità quando – come nella specie – risulti sorretta da motivaz da vizi logici o giuridici.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha congruamente giustific scostamento dal minimo edittale in ragione dei mezzi impiegati, delle modalità del fatto
in concorso con tre persone all’interno di abitazione privata), del nocumento morale ca della elevatissima pericolosità dell’imputata.
Peraltro, questa Corte ha ripetutamente affermato che, nel caso in cui venga irrogata al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale s gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271 n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serrator 256197).
Nel caso in esame, la pena irrogata risulta inferiore alla media edittale, rendend immune da censure la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di c determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versam somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/09/2025