Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43401 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43401 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRAPANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 99, comma 4, e 612, comma 2, cod. peri., escludendo la recidiva contestata e riducendo la pena (fatti commessi in Trapani in data successiva o prossima al 16 dicembre 2017);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che i primi due motivi di ricorso, che denunciano vizio di violazione di legge, son conclamatamente generici, poiché affidati ad astratte deduzioni circa lo statuto della prov richiesta ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, senza alcuna allegazione di specif elementi di prova atti a mettere in crisi l’impianto motivazionale come emergente da entrambe le sentenze di merito;
che il terzo motivo, che lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, ossia la testimonianza di COGNOME NOME, è generico e manifestamente infondato’ posto che non solo non si confronta con il pacifico principio di diritto secondo cui la revoca dell’ordinanza ammissiv testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nu di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, Rv. 271732), nonché con quello per il quale la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, può costituire violaz dell’art. 606, comma 1, lett. d) cod.proc.pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 259136), diversamente non essendo censurabile in cassazione, se non per manifesta illogicità della motivazione, trattandosi di istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ric esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere a stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820), ma neppure con la puntuale argomentazione rassegnata sul punto nella sentenza impugnata (cfr. pag. 2, punto 1);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente